Appello al C.G.A.R.S. è irricevibile se depositato fuori termine (C.G.A.R.S. n. 402 del 04.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In caso di erronea proposizione dinanzi al Consiglio di Stato di un appello avverso una sentenza resa da un TAR siciliano, l’appello non è di per sé inammissibile, poiché la competenza funzionale del C.G.A.R.S. è inderogabile e la Sezione romana deve dichiarare la propria incompetenza. L’appellante può tuttavia riassumere il giudizio dinanzi al C.G.A.R.S. solo entro i termini decadenziali previsti per il deposito, decorrenti dalla notifica. Il termine per il deposito non è interrotto da quello effettuato a Roma, né sospeso dalla pendenza del giudizio in quella sede. Ne consegue l’irricevibilità dell’appello depositato presso il C.G.A.R.S. oltre i trenta giorni dalla notifica.
Il Fatto
L’appellante aveva chiesto l’annullamento del provvedimento con cui il Comune aveva negato il rilascio della concessione edilizia in sanatoria per il mutamento di destinazione d’uso di un fabbricato da rurale a civile abitazione, ingiungendo la demolizione delle opere. Il TAR Sicilia, Sezione staccata di Catania, aveva respinto il ricorso con sentenza del 31 ottobre 2022.
Avverso tale sentenza l’appellante propose appello, notificato il 30 novembre 2023 e indirizzato al Consiglio di Stato. Dopo la declaratoria di incompetenza funzionale della Sezione romana, il ricorso fu depositato presso il C.G.A.R.S. soltanto il 23 dicembre 2024. Il Comune si costituì eccependo la tardività dell’appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama il costante indirizzo secondo cui, in ossequio all’art. 1, comma 2, del d. lgs. n. 373 del 2003, attuativo dell’art. 23 dello Statuto speciale della Regione siciliana, la competenza funzionale del C.G.A.R.S. è inderogabile. Ogni questione concernente il giudizio, ivi compresa l’ammissibilità dell’appello, può essere decisa esclusivamente dal Consiglio di giustizia amministrativa. La Sezione del Consiglio di Stato non può decidere la causa e deve dichiarare con ordinanza la propria incompetenza, affinché il giudizio sia riassunto dinanzi alla Sezione staccata.
Su questa base il Collegio osserva che l’erronea proposizione dell’appello dinanzi al Consiglio di Stato non costituisce di per sé causa di inammissibilità, come affermato dall’Adunanza Plenaria nn. 9 e 10 del 2023. L’appellante può ravvedersi dell’errore e depositare l’atto presso il C.G.A.R.S., purché entro i termini decadenziali previsti per il deposito, decorrenti dalla notifica, ovvero previa rinnovazione nel termine di cui all’art. 92 c.p.a.
Nel caso concreto l’appello, notificato il 30 novembre 2023, è stato depositato presso il C.G.A.R.S. solo il 23 dicembre 2024, ben oltre trenta giorni dalla notifica. Il Collegio precisa che il termine per il deposito non può considerarsi interrotto da quello effettuato a Roma, né sospeso dalla pendenza del giudizio in quella sede.
Neppure rileva la rinnovazione della notifica asseritamente “in riassunzione” effettuata il 19 dicembre 2024, perché sopravvenuta a termini di impugnazione ampiamente scaduti. Assorbita ogni altra eccezione, l’appello è pertanto dichiarato irricevibile, con compensazione delle spese del grado.
Nota della Redazione
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