Duplicato informatico dell’attestazione di giudicato e ottemperanza (C.G.A.R.S. n. 399 del 04.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo di ottemperanza al giudicato del giudice ordinario, l’art. 23-bis del CAD attribuisce al duplicato informatico il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, del documento informatico da cui è tratto. Non è pertanto necessaria l’attestazione di conformità all’originale richiesta dall’art. 136, comma 2-ter, c.p.a., disposizione applicabile alle sole copie informatiche e non ai duplicati. Il giudice dell’ottemperanza che rilevi la mancata produzione di tale attestazione, a fronte di un duplicato conforme alle Linee guida, fonda il rigetto su un presupposto erroneo e deve dare esecuzione al giudicato.

Il Fatto

Una lavoratrice aveva ottenuto dal giudice del lavoro una sentenza di condanna contro il Ministero dell’Istruzione e del Merito. Formatosi il giudicato, propose ricorso per ottemperanza davanti al TAR Sicilia, producendo il duplicato informatico dell’attestazione di passaggio in giudicato rilasciata e sottoscritta digitalmente dal cancelliere, insieme alla copia integrale della sentenza.

Il TAR ha respinto il ricorso, rilevando che la ricorrente non aveva depositato la dichiarazione di conformità all’originale della copia dell’attestazione, condizione ritenuta necessaria per l’avvio dell’azione di ottemperanza. La lavoratrice ha appellato la decisione davanti al C.G.A.R.S., deducendo la falsa applicazione dell’art. 136, comma 2-ter, c.p.a. e la violazione dell’art. 23-bis, comma 1, del CAD.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di giustizia amministrativa ha ritenuto l’appello fondato. È risultato incontestato che nel primo grado la parte aveva depositato, in allegato al ricorso, il duplicato informatico dell’attestazione di intervenuto passaggio in giudicato, rilasciata e sottoscritta con firma digitale dal cancelliere, unitamente alla copia integrale della sentenza del giudice del lavoro.

La Corte ha richiamato le Sezioni civili della Cassazione (Cass. n. 22976 del 2025; Cass. n. 15343 del 2024; Cass. n. 27379 del 2022), che distinguono la copia informatica di documento informatico, avente contenuto identico ma diversa sequenza di valori binari, dal duplicato informatico, ottenuto mediante memorizzazione della medesima sequenza binaria dell’originale. Solo alla prima categoria sono associati la “coccarda” e la stringa alfanumerica dei firmatari generate dai programmi ministeriali, che non costituiscono la firma digitale ma una mera attestazione della firma apposta sull’originale.

Da qui il corollario: l’art. 23-bis del CAD riconosce al duplicato il medesimo valore giuridico del documento da cui è tratto, se prodotto in conformità alle Linee guida. Nessuna attestazione di conformità tra originale e duplicato è dunque richiesta, essendo tale adempimento previsto per le sole copie informatiche.

Il C.G.A.R.S. ha quindi giudicato erronea l’affermazione del primo giudice sulla mancata produzione dell’attestazione ex art. 136, comma 2-ter, c.p.a., norma il cui perimetro applicativo è limitato alle copie informatiche di atti processuali di parte, provvedimenti del giudice o documenti analogici, e come tale inapplicabile ai duplicati informatici.

L’appello è stato accolto e, in riforma della sentenza gravata, è stata ordinata al Ministero l’integrale e tempestiva esecuzione del giudicato entro 120 giorni, con nomina di un Commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia e compensazione delle spese del doppio grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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