Giudizio di ottemperanza: persistente inottemperanza al giudicato e liquidazione dell’acconto al Commissario ad acta (TAR Molise n. 42 del 20.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, l’incarico del Commissario ad acta non può ritenersi ultimato per il solo decorso del tempo o per l’avvio di iniziative giudiziali alternative da parte del creditore, permanendo finché non sia stata data piena esecuzione al giudicato. Il Tribunale amministrativo, ove ritenga che il Commissario abbia diligentemente adempiuto agli incombenti richiesti e che lo sviluppo della vicenda dipenda da circostanze sopravvenute ed esterne alla sua attività, può limitare il prosieguo dell’incarico a compiti di monitoraggio della situazione finanziaria del debitore e di relazione al giudice, riservandosi di fornire nuove indicazioni operative solo al concretizzarsi di una disponibilità economica sufficiente. In tale contesto, è legittima la liquidazione di un acconto sulle spese in favore del Commissario ad acta, posto a carico del soggetto inottemperante.
Il Fatto
La società ricorrente agiva per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Larino n. 172/2019, munita di formula esecutiva, con cui era stato accertato un credito nei confronti del Consorzio di Bonifica Trigno e Biferno. Nel corso del giudizio, il TAR Molise, accertata la persistente inottemperanza, nominava un Commissario ad acta, incaricato di dare esecuzione al giudicato.
Il Commissario, dopo una prima relazione con cui chiedeva chiarimenti circa l’opportunità di far confluire la procedura in altra controversia civile pendente, depositava una documentazione analitica sulla situazione debitoria e patrimoniale del Consorzio e del subentrato Consorzio di Bonifica “Basso Molise”. La società ricorrente, nel frattempo, aveva notificato al Consorzio “Basso Molise” un atto di precetto per il recupero del proprio credito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, preliminarmente, ha ricostruito l’iter del giudizio di ottemperanza, evidenziando come il Commissario ad acta avesse assolto a tutti gli incombenti richiesti con l’ordinanza n. 76 del 7.03.2025, depositando documentazione relativa al credito azionato dal Consorzio nei confronti della Regione Molise e alla complessiva situazione debitoria dell’ente. Ha quindi rilevato che lo sviluppo della vicenda dipende ormai dall’evoluzione della controversia civile intrapresa dal Commissario straordinario contro la Regione e dalla situazione finanziaria del Consorzio stesso.
Il Tribunale ha nondimeno chiarito che l’incarico commissariale non può dirsi ancora ultimato, perdurando l’inottemperanza al giudicato oggetto del giudizio. La mera esistenza di iniziative alternative, come l’atto di precetto notificato dal creditore, non determina l’estinzione dell’obbligo di dare esecuzione alla sentenza. Tuttavia, non ravvisando allo stato ulteriori incombenti da demandare, il Collegio ha ritenuto di circoscrivere il prosieguo dell’attività del Commissario a compiti di monitoraggio della situazione finanziaria del Consorzio “Basso Molise”, con l’obbligo di relazionare al Tribunale solo ove emerga una disponibilità economica sufficiente a soddisfare la pretesa creditoria.
In tale evenienza, il Tribunale si è riservato di fornire ulteriori e aggiornate indicazioni operative. Da ultimo, il Collegio ha disposto la liquidazione di un acconto di euro 2.000,00 in favore del Commissario ad acta, quale ristoro per le spese sostenute, ponendo detto onere a carico del Consorzio resistente, in coerenza con il principio per cui gli oneri della procedura ottemperativa gravano sull’inadempiente.
Nota della Redazione
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