Porto di pistola: il rinnovo non è un diritto quesito (Cons. Stato n. 6701 del 31.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di porto di pistola per difesa personale, la distinzione tra rilascio e rinnovo della licenza è priva di rilievo dirimente, poiché in entrambi i casi l’Autorità di pubblica sicurezza deve verificare, con riferimento al momento dell’adozione del provvedimento, l’effettiva sussistenza del dimostrato bisogno richiesto dall’art. 42 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773. L’Autorità può negare il rinnovo non solo in presenza di fatti sopravvenuti o di nuove ragioni ostative, ma anche sulla base di una rinnovata valutazione delle medesime circostanze che avevano giustificato i precedenti provvedimenti favorevoli, ove le ritenga non più idonee a comprovare la necessità di armarsi. La pregressa titolarità dell’autorizzazione non si traduce in un diritto quesito al rinnovo, né genera un affidamento qualificato o un obbligo di motivazione rafforzata. Il requisito del dimostrato bisogno non può desumersi automaticamente dalla natura dell’attività economica svolta, dall’entità degli interessi patrimoniali, dagli spostamenti o dalla riconducibilità dell’impresa ad ambiti sensibili, occorrendo elementi concreti, attuali e individualizzati di esposizione personale al rischio.
Il Fatto
L’appellante aveva impugnato davanti al TAR Veneto il provvedimento del Prefetto di Treviso del 14 giugno 2022, recante diniego di rinnovo della licenza di porto di pistola per difesa personale. Il ricorso era stato respinto con sentenza n. 256/2025, della quale l’interessato ha chiesto la riforma davanti al Cons. Stato.
In primo grado l’interessato aveva sostenuto che l’Amministrazione avesse erroneamente qualificato l’istanza come domanda di nuovo rilascio anziché di rinnovo, nonostante la perdurante efficacia del titolo per effetto della disciplina emergenziale, e che avesse escluso il requisito del dimostrato bisogno malgrado la persistente esposizione a rischio, ulteriormente aggravata nel tempo. L’appello ripropone le medesime censure, aggiungendo documentazione sull’attività imprenditoriale svolta in settori riconducibili alla difesa e alla sicurezza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto un profilo preliminare di carattere processuale. La documentazione prodotta per la prima volta in appello è dichiarata inammissibile ai sensi dell’art. 104, comma 2, c.p.a., non essendo stata dedotta né dimostrata l’impossibilità della tempestiva produzione in primo grado. Il giudizio, osserva la Sezione, non può essere utilizzato per integrare ex post il quadro fattuale sottoposto all’Amministrazione.
Nel merito, il primo motivo è infondato. La distinzione tra rilascio e rinnovo non assume rilievo dirimente: tanto nell’uno quanto nell’altro caso l’Autorità deve verificare l’attualità del dimostrato bisogno. Secondo un orientamento consolidato, il diniego può fondarsi anche su una rinnovata valutazione delle stesse circostanze già poste a base dei precedenti rinnovi, ove non più idonee a comprovare la necessità di armarsi. Diversamente opinando, la pregressa titolarità si trasformerebbe in un diritto quesito al rinnovo, in contrasto con il carattere eccezionale del titolo.
Il secondo motivo non merita accoglimento. Il porto di pistola per difesa personale è titolo autorizzatorio eccezionale, rilasciabile solo in presenza di uno specifico ed effettivo bisogno di autodifesa, da accertare su circostanze concrete, attuali e individualizzate. Il pericolo non può desumersi automaticamente dalla natura dell’attività economica, dall’entità degli interessi patrimoniali, dagli spostamenti o dalla movimentazione di somme di denaro. La valutazione dell’Amministrazione rientra nell’ampia discrezionalità attribuita all’Autorità di pubblica sicurezza e non presenta profili di manifesta illogicità, irragionevolezza o travisamento dei fatti.
Quanto al terzo motivo, il richiamo ai dati statistici sulla criminalità provinciale è infondato. Occorre evitare che l’aumento, reale o percepito, dei reati alimenti una generalizzata diffusione delle armi, spostando la tutela della sicurezza dal sistema pubblico all’autodifesa privata. Nel caso concreto i dati statistici non costituiscono la ragione determinante del diniego, ma solo un elemento di contesto. Dirimente resta l’insufficienza degli elementi allegati a comprovare un pericolo concreto, specifico e attuale.
L’appello è quindi respinto, con conferma della sentenza impugnata. Le spese del grado sono integralmente compensate.
Nota della Redazione
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