Necessaria la sequenza diffida-ordinanza di demolizione prima dell’esecuzione in danno (TAR Emilia-Romagna n. 1296 del 08.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di abusi edilizi su suoli demaniali, l’art. 35 del D.P.R. n. 380/2001 prescrive una sequenza procedimentale vincolata: alla notifica della diffida non rinnovabile deve seguire l’adozione e la notifica dell’ordinanza di demolizione, mentre la demolizione d’ufficio, quale esecuzione in danno, costituisce rimedio estremo esperibile solo in caso di continuata e persistente inottemperanza a entrambi gli atti. È pertanto illegittima l’ordinanza di demolizione d’ufficio adottata “per saltum”, senza la previa notifica dell’ordinanza di demolizione. La diffida è atto endoprocedimentale la cui impugnazione è facoltativa; la mancata impugnazione, la rinuncia o la perenzione del ricorso avverso la diffida non determinano preclusioni processuali né decadenziali, non impedendo la censura dei vizi dell’atto presupposto con il ricorso avverso il provvedimento conclusivo, purché non sia intervenuta acquiescenza a quest’ultimo.
Il Fatto
Lo Sportello Unico per l’Edilizia del Comune di Ravenna ordinava la demolizione d’ufficio di opere pertinenti a un capanno da pesca legittimamente realizzato su terreno demaniale, in località Lido di Dante. Per le medesime opere, l’Amministrazione aveva già emesso una diffida a demolire, impugnata da tre dei ricorrenti; il relativo ricorso era stato dichiarato perento. Ritenuta non ottemperata la diffida, il Comune adottava direttamente l’ordinanza di demolizione d’ufficio, senza avere prima notificato l’ordinanza di demolizione. Avverso tale atto i destinatari proponevano ricorso, deducendo la violazione della corretta sequenza procedimentale.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha accolto il ricorso, ritenendo fondata la doglianza circa l’errata applicazione dell’art. 35 del D.P.R. n. 380/2001 e dell’art. 167 del d.lgs. n. 42/2004. La norma, nel prevedere che il dirigente, previa diffida non rinnovabile, ordini la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi, delinea una sequenza in cui la diffida è atto presupposto e prodromico, cui deve seguire la notifica dell’ordinanza di demolizione. La demolizione d’ufficio, configurandosi come esecuzione in danno, rappresenta il rimedio estremo, azionabile solo in caso di inottemperanza sia alla diffida sia all’ordinanza di demolizione.
Nella fattispecie, l’Amministrazione aveva notificato la sola diffida ed era poi passata direttamente all’esecuzione in danno, omettendo l’adozione e la notifica dell’ordinanza di demolizione. Tale modus procedendi ha illegittimamente privato i ricorrenti della facoltà di adempiere spontaneamente, determinando l’illegittimità del provvedimento per essere stato adottato troppo repentinamente e in difetto del necessario accertamento dell’inottemperanza. La giurisprudenza citata conferma che la diffida non esaurisce la sua funzione nella sequenza, ma è attività prodromica all’ordinanza di demolizione.
Quanto all’eccezione di inammissibilità fondata sulla perenzione del precedente ricorso avverso la diffida, il Collegio l’ha respinta. La diffida è atto endoprocedimentale, non provvedimentale conclusivo, sicché la sua impugnazione è facoltativa. Ne consegue che né la mancata impugnazione, né la rinuncia, né la perenzione del ricorso avverso tale atto possono generare preclusioni, non impedendo l’impugnazione dell’atto definitivo. La perenzione estingue il processo ma non il diritto di azione. Diverso è solo il caso dell’acquiescenza all’ordinanza di demolizione, non ravvisabile nella specie, in cui tale atto non era stato proprio adottato.
Il ricorso è stato quindi accolto, con annullamento dell’ordinanza di demolizione d’ufficio e salvezza degli ulteriori atti che l’Amministrazione intenda adottare per riattivare il procedimento secondo la corretta sequenza.
Nota della Redazione
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