Verbale di sopralluogo di ufficiale di polizia giudiziaria coperto da segreto (TAR Umbria n. 90 del 06.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il verbale di sopralluogo redatto da personale munito della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, nell’esercizio di funzioni di vigilanza e controllo in materia ambientale, è coperto dal segreto investigativo e legittimamente sottratto all’accesso documentale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 24, comma 1, lettera a), della legge n. 241/1990 e 329 cod. proc. pen.. La sussistenza di un’indagine penale non comporta di per sé la non ostensibilità di tutti gli atti connessi ai fatti oggetto di indagine: solo gli atti per i quali è stato disposto il sequestro e quelli coperti da segreto restano sottratti al diritto di accesso. Rilevano a tal fine la qualifica soggettiva del personale che ha formato l’atto e il suo potenziale collegamento con una indagine di rilievo penale. L’interesse difensivo del richiedente, per quanto meritevole, non prevale quando l’atto assolve alla funzione di notizia di reato.

Il Fatto

La società ricorrente gestisce un impianto di digestione anaerobica e compostaggio di rifiuti. In occasione di un incendio occorso presso l’impianto, personale della Regione e dell’ARPA eseguiva un sopralluogo, con la presenza di dipendenti comunali e dei rappresentanti della società. Da quel sopralluogo derivava una determina dirigenziale di diffida e di limitazione del conferimento di rifiuti, impugnata dalla società davanti al TAR.

Per difendersi in quel giudizio, la società chiedeva alla Regione l’accesso al verbale di sopralluogo e ai relativi allegati. La Regione negava, affermando che il documento era parte integrante di atti di indagine di polizia giudiziaria in corso e disponeva il differimento dell’accesso. La società impugnava il diniego con il rito speciale di cui all’art. 116 cod. proc. amm.

La Motivazione della Corte

Il Collegio riconosce anzitutto l’interesse della ricorrente all’ostensione. Il verbale reca gli accertamenti posti a fondamento del provvedimento regionale impugnato nel giudizio principale. Non vale a escludere l’accesso la circostanza che buona parte del contenuto sia stata trasfusa nella determina finale, perché la società ha interesse a difendersi nel pieno possesso dei dati contenuti negli atti pregiudizievoli.

Nel merito, tuttavia, il ricorso è infondato. La Regione ha dimostrato che il personale che ha svolto il sopralluogo era munito della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria. Il verbale è stato trasmesso alla Procura della Repubblica, che lo detiene in vista della possibile instaurazione di un procedimento penale. Il Collegio richiama l’art. 29 decies, comma 7, del d.lgs. n. 152/2006, che impone all’organo di vigilanza di comunicare le informazioni rilevanti e le eventuali notizie di reato all’autorità competente, e l’art. 318 ter, comma 1, del medesimo decreto, che qualifica l’organo di vigilanza come polizia giudiziaria.

Il Collegio ricostruisce il quadro giurisprudenziale. L’esistenza di un’indagine penale non implica la non ostensibilità di tutti gli atti connessi: solo gli atti sequestrati e quelli coperti da segreto sono sottratti all’accesso (TAR Campania, Napoli, sez. VI, n. 886 del 2026; Cons. Stato, sez. VI, n. 10236 del 2025). Ai sensi dell’art. 329 cod. proc. pen., sono segreti gli atti che hanno origine nell’iniziativa del pubblico ministero o della polizia giudiziaria, non gli atti amministrativi già utilizzati per adottare provvedimenti soggetti al principio di trasparenza (Cass. pen., sez. I, n. 21290 del 2017).

Occorre dunque distinguere tre ipotesi (TAR Umbria n. 36 del 2024; TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, n. 381 del 2024): gli atti delegati dall’autorità giudiziaria e le notizie di reato poste in essere nell’esercizio di funzioni di polizia giudiziaria non sono ostensibili; gli atti di accertamento compiuti nell’esercizio di funzioni amministrative lo sono. Nel caso concreto il verbale, pur presupposto della diffida, è stato formato da personale con qualifica di polizia giudiziaria nell’esercizio di funzioni di vigilanza. Esso è quindi idoneo a fungere da notizia di reato per fattispecie di potenziale rilievo penale in materia di inquinamento ambientale.

La Regione ha pertanto legittimamente differito l’accesso, negando allo stato l’ostensione. Il ricorso è respinto e le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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