Appello contabile inammissibile per genericità dei motivi e infondatezza nel merito (Corte dei Conti Sez. I App. n. 76 del 13.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’appello proposto avverso una sentenza della Corte dei conti che esponga in modo confuso e approssimativo i motivi di doglianza, così da rendere ardua l’individuazione di una precisa critica alla ratio decidendi della sentenza gravata, è inammissibile per genericità, ai sensi dell’art. 190 c.g.c. Nel processo contabile, a differenza di quello penale, non esiste un diritto della parte di assistere personalmente al giudizio, salvi i casi previsti dalla legge. È insussistente la pregiudiziale penale rispetto al giudizio di responsabilità amministrativa, non essendo necessario attendere la definizione del processo penale, neppure per il danno all’immagine ex art. 55-quinquies d.lgs. n. 165/2001. Il compimento di altre attività da parte del dipendente assente per malattia è circostanza disciplinarmente rilevante, potendo far presumere l’inesistenza dell’infermità addotta a giustificazione dell’assenza.
Il Fatto
La Procura regionale ha evocato in giudizio l’odierno appellante contestandogli plurime condotte illecite foriere di danno erariale, riconducibili a fenomeni di assenteismo fraudolento, alla indebita percezione di emolumenti e all’appropriazione di beni dell’Amministrazione. In particolare, gli è stato contestato di essersi reiteratamente assentato dal servizio mediante certificazioni mediche non veritiere, di avere falsamente attestato la partecipazione ad attività formative con conseguente indebita percezione del trattamento economico e di essersi appropriato di munizionamento in dotazione, detenuto per ragioni di ufficio in quanto appartenente al corpo della Polizia di Stato.
La Sezione territoriale, con la sentenza impugnata, ha accertato la responsabilità del convenuto, condannandolo al pagamento della somma complessiva di € 15.690,09, oltre rivalutazione, interessi e spese. Avverso tale decisione l’interessato ha proposto appello, articolando confusi motivi riconducibili alla pretesa erroneità della motivazione, al mancato accoglimento della richiesta di sospensione del giudizio contabile in attesa della definizione del processo penale, al rigetto dell’istanza di rinvio dell’udienza per motivi di salute e alla contestazione dell’utilizzabilità di taluni elementi probatori.
La Motivazione della Corte
La Sezione condivide l’eccezione processuale della Procura generale e dichiara l’appello inammissibile per genericità, ex art. 190 c.g.c. L’atto reca una confusa e approssimativa esposizione dei motivi di doglianza, peraltro sintatticamente incoerente e disordinata, tanto da rendere estremamente arduo estrapolare una precisa critica alla ratio decidendi della sentenza gravata. Il rinvio alle conclusioni asseritamente rassegnate nelle difese di primo grado – ove il convenuto era contumace – rende ancor più difficoltoso cogliere l’essenza delle richieste.
Ciò nonostante, per spirito di servizio e finalità di giustizia, il Collegio scrutinа le censure pur ambiguamente esposte, nei limiti in cui risultino comprensibili, evidenziando che anche nel merito l’appello è prima facie infondato. Nel processo contabile, a differenza di quello penale, non esiste il diritto della parte di assistere personalmente al giudizio, salvi i casi previsti dalla legge: ciò accade, ad esempio, nel giudizio di conto (art. 148, comma 2, c.g.c.) o laddove la parte sia abilitata al patrocinio (art. 28, ultimo comma, c.g.c.). Financo nel processo pensionistico non è ammessa la difesa orale in udienza (art. 157, comma 1, c.g.c.). La presentazione di una memoria di proprio pugno, senza la nomina di un difensore abilitato, non rendeva dunque il prevenuto legittimato ad assistere fisicamente all’udienza: la lamentata violazione del contraddittorio è insussistente.
Quanto alla rigettata sospensione ex art. 106 c.g.c., l’assenza di error in procedendo è testimoniata dal granitico indirizzo delle Sezioni Riunite circa l’insussistenza di una pregiudiziale penale in siffatti casi (ord. n. 16/2021), a tacere che per il danno all’immagine ex art. 55-quinquies t.u.p.i. non è necessario attendere la condanna penale (C. conti, Sez. I App., n. 345/2021).
Sulla contestazione relativa al diritto del dipendente di svolgere altre attività pur in presenza di malattia certificata, il Collegio richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui la nozione di malattia rilevante ai fini della sospensione della prestazione lavorativa ricomprende le situazioni in cui l’infermità abbia determinato una concreta e attuale incapacità al lavoro (Cass. n. 14065/1999, n. 12152/2024); ma la stessa giurisprudenza precisa che il compimento di altre attività non è circostanza disciplinarmente irrilevante e può giustificare il licenziamento, ove sia di per sé sufficiente a far presumere l’inesistenza dell’infermità (Cass. n. 21253/2012, n. 17625/2014, n. 10416/2017, n. 26496/2018). Nel caso in esame la Sezione territoriale, con autonoma cognizione, ha ritenuto la condotta di tipo artificioso, in violazione degli obblighi di lealtà e correttezza, perché diretta, tramite la simulazione di uno stato fisico incompatibile, non solo all’assenza dal lavoro ma anche al vantaggio indebito della partecipazione in orario di lavoro ad attività estranee a quelle istituzionali. La sentenza impugnata appare quindi immune da vizi e va interamente confermata.
Nota della Redazione
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