Moltiplicatore pensione e imponibile ultimo anno di servizio (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 234 del 17.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il beneficio del cd. moltiplicatore previsto dall’art. 3, comma 7, d.lgs. n. 165/1997 consiste nell’incremento del montante individuale dei contributi di un importo pari a cinque volte la base imponibile dell’ultimo anno di servizio, moltiplicata per l’aliquota di computo della pensione. Il beneficio spetta al personale escluso dall’ausiliaria che cessi dal servizio per raggiungimento dei limiti di età e il cui trattamento sia liquidato, in tutto o in parte, con il sistema contributivo. Ai fini della verifica della corretta applicazione dell’istituto occorre distinguere il montante contributivo relativo agli anni precedenti da quello dell’anno di cessazione: l’imponibile già valorizzato nel montante degli anni precedenti non può essere computato una seconda volta per intero. Ove si pretendesse di moltiplicare per sei l’intero imponibile dell’ultimo anno, l’importo verrebbe in realtà valorizzato sette volte e non sei, con esito difforme dalla norma. Il beneficio va interpretato restrittivamente, restando circoscritto alla platea dei destinatari individuata dal legislatore.
Il Fatto
Il ricorrente, già Ispettore superiore della Polizia di Stato, titolare dal 1° aprile 2023 di pensione ordinaria liquidata con il sistema misto, ha adito la Corte dei conti per ottenere la rideterminazione del trattamento pensionistico. A suo avviso l’INPS non aveva correttamente applicato l’incremento figurativo del montante contributivo previsto dall’art. 3, comma 7, d.lgs. n. 165/1997, avendo moltiplicato per cinque solo una parte dell’imponibile dell’ultimo anno di servizio.
L’istanza di ricalcolo rivolta all’Istituto era rimasta priva di riscontro, donde il ricorso. Il ricorrente ha richiamato una pronuncia di segno favorevole della Sezione giurisdizionale per il Piemonte, chiedendo l’accertamento del diritto all’incremento, la rideterminazione della pensione in godimento e il riconoscimento degli arretrati. L’INPS, costituitosi, ha sostenuto la conformità dei propri calcoli e prodotto il provvedimento definitivo di pensione con i fogli di calcolo.
La Motivazione della Corte
La Sezione muove dalla ricognizione della norma, riportandone il testo integrale. Il beneficio è riservato al personale militare e delle Forze di polizia escluso dall’ausiliaria che cessi per limiti di età e il cui trattamento sia liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo, con operatività alternativa al collocamento in ausiliaria per talune categorie. Il ricorrente, cessato per limiti di età, rientra nella platea dei destinatari, ma il beneficio va interpretato restrittivamente.
Il thema decidendum riguarda le modalità di applicazione dell’incremento. Dall’esame degli atti l’INPS ha regolarmente applicato il moltiplicatore. L’imponibile retributivo dell’ultimo anno di servizio, riferito al periodo dal 1° aprile 2022 al 31 marzo 2023, è stato incrementato di cinque volte sia per la quota dei nove mesi del 2022 sia per quella dei tre mesi del 2023.
Il punto decisivo è la struttura del calcolo. Il montante contributivo degli anni precedenti inserito per il 2023 ha già considerato la quota di montante dell’anno 2022, a sua volta determinata applicando l’aliquota di computo del 0,33 all’imponibile di quell’anno. L’imponibile del 2022 risulta dunque già valorizzato una prima volta. È perciò corretto che l’Istituto abbia moltiplicato per cinque l’imponibile dei nove mesi del 2022, essendo la restante quota già confluita nel montante degli anni precedenti.
La Sezione confuta la tesi attorea: moltiplicare per sei l’imponibile del 2022 condurrebbe a valorizzarlo complessivamente sette volte, e non sei come previsto dalla norma. Quanto ai tre mesi del 2023, la correttezza del calcolo è incontestata anche dal ricorrente: l’imponibile di quel periodo è stato moltiplicato per sei, non essendo stato in precedenza computato in alcun montante. Il ricorso è pertanto infondato e va respinto.
Le spese sono compensate ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c., in ragione della presenza di precedenti di diverso avviso e della novità della questione.
Nota della Redazione
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