R.I.A. triennio 1991-1993 e pensioni regionali: difetto di giurisdizione e decadenza (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 317 del 05.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di pensioni dei dipendenti regionali siciliani, la domanda volta a includere nella base pensionabile le maggiorazioni della R.I.A. relative al triennio 1991-1993 presuppone la contestazione di emolumenti afferenti a un periodo anteriore al 1° luglio 1998 e soggiace pertanto alla decadenza prevista dall’art. 69, comma 7, del D.Lgs. n. 165/2001, ove non proposta entro il 15 settembre 2000. La declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 51, comma 3, della legge n. 388/2000, contenuta nella sentenza della Corte costituzionale n. 4/2024, non è estensibile all’ambito regionale, poiché la pronuncia riguarda uno specifico comparto di dipendenti statali e la disciplina del personale regionale siciliano resta affidata alla potestà legislativa esclusiva regionale. Il giudice contabile è munito di giurisdizione, vertendosi su pretese di natura esclusivamente pensionistica.
Il Fatto
Taluni ex dipendenti della Regione siciliana, in quiescenza da date diverse, hanno notificato al Fondo Pensioni Sicilia un atto di diffida e messa in mora, chiedendo la rideterminazione dei trattamenti pensionistici mediante l’inclusione nelle basi pensionabili delle maggiorazioni della R.I.A. in godimento per il triennio 1991-1993 e il pagamento delle differenze economiche, oltre interessi e rivalutazione.
Non avendo ottenuto riscontro, i ricorrenti hanno adito il giudice contabile, fondando la pretesa sull’estensione in ambito regionale della sentenza della Corte costituzionale n. 4/2024, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 51, comma 3, della legge n. 388/2000. Si sono costituiti il Fondo Pensioni Sicilia e l’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, eccependo il difetto di giurisdizione, l’inammissibilità del ricorso e la prescrizione.
La Motivazione della Corte
Il giudice unico affronta anzitutto le questioni preliminari. L’eccezione di difetto di giurisdizione contabile è respinta: il petitum sostanziale attiene esclusivamente alla prestazione pensionistica e non al sottostante rapporto di servizio, con conseguente corretta individuazione del giudice adito.
Anche l’eccezione di inammissibilità del ricorso è disattesa. Gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della domanda sono sufficientemente specificati, così come il titolo legittimante le pretese, e ricorrono i presupposti del ricorso collettivo.
Nel merito, la pretesa di riliquidazione migliorativa poggia sull’asserita spettanza degli incrementi della R.I.A. per il triennio 1991-1993, non rivendicati in sé ma quali presupposti del ricalcolo della base pensionistica. Tale valutazione è però preclusa dalla disciplina transitoria dell’art. 69, comma 7, del D.Lgs. n. 165/2001, che attribuisce le controversie relative al periodo anteriore al 1° luglio 1998 alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ove non proposte a pena di decadenza entro il 15 settembre 2000. Nel caso di specie nessuna contestazione risulta mossa entro il termine, con conseguente perdita della facoltà di opporre in questa sede doglianze sulla consistenza degli emolumenti anteriori alla data spartiacque.
La Corte aggiunge un ulteriore argomento, illustrato per completezza espositiva. Il fulcro dell’impostazione attorea — estrapolare dalla pronuncia della Consulta un principio erga omnes invocabile dagli ex impiegati regionali — non è condivisibile: la decisione riguarda l’illegittimità di una disposizione rivolta a uno specifico comparto di dipendenti statali. L’operazione, priva di appiglio esegetico, è tanto più inattuabile per il personale della Regione siciliana, stante la specificità della disciplina scaturente dalla potestà legislativa esclusiva regionale in materia di stato giuridico ed economico degli impiegati regionali, solo tendenzialmente armonizzata a quella statale.
Il ricorso è dunque respinto, restando assorbita ogni altra questione. La novità e la complessità delle questioni giustificano la compensazione delle spese tra le parti.
Nota della Redazione
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