Appello depositato in cancelleria diversa: salva la data di spedizione (Cass. pen. Sez. II n. 1774 del 15.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 582, comma 2, cod. proc. pen., nel testo vigente anteriormente all’abrogazione disposta dall’art. 98, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 150 del 2022 (in vigore dal 30 dicembre 2022), consentiva alle parti private e ai difensori di presentare l’atto di impugnazione anche nella cancelleria del tribunale del luogo in cui si trovavano, con immediata trasmissione alla cancelleria del giudice che aveva emesso il provvedimento. Il combinato disposto con l’art. 583, comma 2, cod. proc. pen., anch’esso abrogato dalla medesima riforma, imponeva di considerare l’impugnazione proposta nella data di spedizione della raccomandata o del telegramma. Ne deriva che è illegittima la declaratoria di inammissibilità dell’appello fondata sulla sola data di arrivo dell’atto presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento, quando il deposito sia avvenuto nei termini presso altra cancelleria. L’abrogazione delle due norme non produce effetti sulle impugnazioni proposte prima dell’entrata in vigore della riforma.

Il Fatto

La Corte di appello aveva dichiarato inammissibile l’appello proposto dall’imputato avverso la sentenza di condanna di primo grado, ritenendolo tardivo. Il termine di decadenza per impugnare era stato individuato nel 7 gennaio 2021, decorrente dal 23 novembre 2020, ai sensi dell’art. 585, comma 2, lett. c), cod. proc. pen., in relazione al termine di deposito di sessanta giorni fissato dal giudice.

Secondo la Corte territoriale, l’atto era pervenuto presso il Tribunale di Matera solo il 19 gennaio 2021. Il difensore aveva invece depositato l’appello presso il Tribunale di Catanzaro il 22 dicembre 2020, quindi entro il termine. Da qui il ricorso per cassazione, con cui si eccepisce la violazione di legge in relazione agli artt. 582 e 583 cod. proc. pen., applicabili ratione temporis.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è fondato. La Suprema Corte muove dalla disciplina dell’art. 582, comma 2, cod. proc. pen., abrogato dall’art. 98, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 150 del 2022, che autorizzava le parti private e i difensori a presentare l’atto di impugnazione anche nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trovavano, se diverso da quello in cui era stato emesso il provvedimento, con trasmissione immediata alla cancelleria competente.

Richiama, inoltre, l’art. 583, comma 2, cod. proc. pen., anch’esso abrogato dalla stessa riforma, secondo cui l’impugnazione si considera proposta nella data di spedizione della raccomandata o del telegramma. Il collegio osserva che la successiva abrogazione delle due norme processuali non può produrre effetti giuridici nei confronti delle impugnazioni proposte prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2022: l’atto di appello in esame risulta depositato presso il Tribunale di Catanzaro il 22 dicembre 2020.

Nel caso concreto doveva dunque trovare applicazione il combinato disposto delle due disposizioni, all’epoca vigenti. La Corte territoriale ha errato nel dichiarare l’inammissibilità dell’appello per tardività, avendo considerato soltanto la data di arrivo dell’atto presso il Tribunale di Matera e ignorando che il deposito era avvenuto entro il termine presso il Tribunale di Catanzaro, sede in cui l’imputato era residente e il difensore iscritto al relativo Foro.

Il ricorso va pertanto accolto e la sentenza impugnata annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Potenza per l’ulteriore corso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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