Esigenze cautelari e condotta collaborativa del partecipe al sodalizio (Cass. pen. Sez. III n. 1773 del 15.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di esigenze cautelari, la condotta del partecipe al sodalizio che, dopo l’arresto, riferisca spontaneamente agli inquirenti i nomi dei fornitori e conduca gli operanti nei luoghi di custodia dello stupefacente integra un fatto di dirompente rilievo demolitorio di ogni possibile vincolo associativo. Il giudice che minimizzi tale iniziativa, ricondotta a mere mire espansionistiche o al risentimento verso altro associato, incorre in motivazione illogica e apodittica, tanto più se omette di valutare le risultanze favorevoli all’imputato (positivo andamento di altro procedimento, rigetto di misura di prevenzione personale) ai fini del superamento della doppia presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Il Fatto
Il Tribunale di Messina, adito con richiesta di riesame ex art. 309 cod. proc. pen., confermava l’ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere disposta dal G.i.p. dello stesso Tribunale in relazione ai reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309 del 1990.
Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’attuale sussistenza delle esigenze specialpreventive, alla proporzionalità della misura e all’operatività della doppia presunzione correlata all’imputazione associativa. Si censurava, in particolare, il mancato apprezzamento delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, delle conversazioni intercettate e della condotta collaborativa tenuta nel giugno 2021. Il Procuratore Generale sollecitava una declaratoria di inammissibilità.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla delimitazione del thema decidendum: la difesa non contesta la gravità indiziaria, ma solo la ritenuta sussistenza di esigenze cautelari fronteggiabili con la sola custodia in carcere.
Il Collegio ritiene che il percorso argomentativo del Tribunale, pur connotato da accuratezza ricostruttiva, non resista alle doglianze. L’individuazione nella primavera 2021 del termine di appartenenza al sodalizio potrebbe in sé ritenersi non decisiva; parimenti, le conversazioni indicative dell’intento di non essere più coinvolto nel narcotraffico potrebbero forse leggersi come momento di fibrillazione del gruppo.
Ciò che appare invece manifestamente illogica è la minimizzazione della condotta collaborativa con gli inquirenti. Il ricorrente aveva indicato nominativamente un soggetto apicale come stabile fornitore e aveva condotto gli operanti nei luoghi di custodia dello stupefacente. Si tratta di iniziativa che non può essere derubricata: con tale atteggiamento il ricorrente ha preso di mira non solo il capo del sodalizio, ma anche altro soggetto di centrale rilievo nella diffusione dello stupefacente, perdendo ogni affidabilità presso i partecipi. Risulta perciò apodittico il riferimento a non meglio precisate mire espansionistiche.
Quanto al secondo profilo, la difesa aveva valorizzato l’insussistenza di pendenze successive all’ultimo arresto del luglio 2021, il positivo andamento di quel procedimento (sostituzione della misura, rispetto delle prescrizioni, affidamento in prova) e il rigetto della misura di prevenzione personale. Tale prospettazione, corredata di documentazione, è stata del tutto ignorata dal Tribunale, che ha ritenuto dirimente la somma contante e i commenti intercettati dei familiari.
Il Collegio reputa tale percorso inidoneo a privare di rilevanza gli elementi difensivi, sia per le ricadute in punto di concreta adeguatezza della misura domiciliare, sia per la necessità di una valutazione congiunta con le ulteriori risultanze. Ne consegue l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Messina ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod. proc. pen., con i conseguenti adempimenti di cancelleria ex art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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