Revoca della confisca di prevenzione e contrasto tra giudicati (Cass. pen. Sez. V n. 23397 del 24.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La revoca della confisca di prevenzione, ai sensi dell’art. 7 legge n. 1423 del 1956, non può essere disposta sulla base di elementi preesistenti alla definizione del procedimento, astrattamente deducibili e non dedotti, in assenza di cause di forza maggiore (Sez. Un. n. 2648 del 2025). In tema di contrasto tra giudicati, la definitività del provvedimento che in sede penale abbia revocato la confisca ex art. 12 sexies d.l. n. 306 del 1992 costituisce ostacolo, in mancanza di fatti nuovi, a un intervento ablativo nel procedimento di prevenzione sui medesimi beni, se la decisione attiene agli accertamenti di fatto sui presupposti costitutivi comuni. Il giudice dell’appello che ometta di verificare in concreto tale interferenza rende una motivazione apparente.

Il Fatto

Il terzo interessato propone istanza di revoca della confisca di prevenzione di un immobile, disposta con provvedimento passato in giudicato nel giugno 2013. A sostegno deduce una relazione tecnica del 2022, che ricostruisce la provenienza lecita dei fondi e la riconducibilità del bene a sé, intestato solo formalmente a un familiare, e l’ordinanza con cui la Corte d’appello, in diverso procedimento, aveva revocato la confisca ex art. 12 sexies restituendo l’immobile.

Il Tribunale rigetta l’istanza; la Corte d’appello conferma, escludendo la novità delle prove e dell’ordinanza di restituzione. Il ricorrente impugna per cassazione deducendo violazione di legge sotto due profili: la nozione di prova nuova e il mancato governo dei principi sul contrasto tra giudicati.

La Motivazione della Corte

La Corte ribadisce che nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge, comprensiva dei vizi di mancanza o di mera apparenza della motivazione. Restano esclusi i profili di contraddittorietà o illogicità manifesta, non deducibili in sede di legittimità.

Sul primo motivo il ricorso è infondato: la Corte territoriale ha applicato un principio poi confermato dalle Sezioni Unite n. 2648 del 2025, secondo cui la revoca della confisca di prevenzione non può basarsi su elementi preesistenti, astrattamente deducibili e non dedotti, in assenza di forza maggiore. La misura ablatoria ha natura ripristinatoria, non penale-sanzionatoria, e non tollera l’ampia nozione di prova nuova elaborata per la revisione penale. Il motivo è inoltre inammissibile per difetto di specificità, non replicando alla sovrapposizione contenutistica dei temi già dedotti nel procedimento concluso.

Su diverso esito è il secondo motivo. Il nucleo riguarda la proprietà esclusiva del bene riconosciuta dall’ordinanza di revoca in sede penale, mentre esclusa nel giudizio di prevenzione. Tale obiettiva interferenza tra i due procedimenti e le due decisioni non risulta valutata in modo adeguato dal provvedimento impugnato.

La Corte richiama il principio per cui la definitività del provvedimento di revoca ex art. 12 sexies costituisce ostacolo a un intervento ablativo di segno positivo nel procedimento di prevenzione sugli stessi beni, se la decisione afferisce agli accertamenti di fatto sui presupposti costitutivi comuni (Sez. 1 n. 48173 del 2013; Sez. 6 n. 18267 del 2014). La preclusione opera anche tra procedimenti diversi, purché identiche siano parti e beni e omogenei i contenuti della cognizione. Il giudice dell’appello avrebbe dovuto verificare in concreto il contenuto della decisione e le ragioni della revoca, confrontandole con il giudizio di prevenzione.

Il difetto di motivazione sul punto integra una motivazione apparente. La Corte annulla pertanto il provvedimento limitatamente al tema del contrasto tra giudicati, con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Napoli. La non completa soccombenza esclude la condanna del ricorrente alle spese e alla sanzione pecuniaria.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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