Ingiusta detenzione esclusa se prescrizione estingue reato che giustifica custodia (Cass. pen. Sez. IV n. 30543 del 11.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La correlazione necessaria tra una pronuncia liberatoria di cui all’art. 314, comma 1, cod. proc. pen. e l’evento detenzione impone di verificare, quando l’imputato sia stato assolto nel merito solo per alcuni dei titoli di reato, se la custodia cautelare fosse riferibile anche ai titoli per i quali sia intervenuta una declaratoria di improcedibilità e se questi ultimi fossero autonomamente idonei a giustificare la misura. Non sussiste il diritto all’indennizzo in caso di estinzione del reato per prescrizione, amnistia o remissione di querela, salvo che la durata della custodia sofferta risulti superiore alla pena astrattamente irrogabile o irrogata, nel qual caso la riparazione è riconosciuta solo per la parte di detenzione in eccedenza. Diventa quindi irrilevante il pieno proscioglimento nel merito dalle altre imputazioni, sempre che non si versi nell’ipotesi di ingiustizia formale. Il compito del giudice della riparazione non è accertare se le condotte costituiscano reato, ma se esse si siano poste come fattore condizionante della produzione dell’evento detenzione.
Il Fatto
La Corte d’appello di Torino, con ordinanza del 17 febbraio 2026, respinge la domanda di riparazione proposta dal ricorrente per la sottoposizione alla custodia cautelare dal 23 settembre 2015 al 23 febbraio 2016, seguita da assoluzione con sentenza della stessa Corte del 30 marzo 2023.
La misura era stata applicata per gravi indizi in ordine a reati di corruzione, contestati anche in concorso. I giudici della riparazione ravvisano la colpa grave di cui all’art. 314, comma 1, cod. proc. pen., valorizzando le relazioni ambigue intrattenute dal ricorrente con i coimputati condannati e la consapevolezza del loro coinvolgimento in attività illecite, desunta da una memoria dallo stesso presentata. Il diritto all’indennizzo è altresì escluso perché, per uno dei titoli cautelari, il ricorrente è stato prosciolto per prescrizione, maturata dopo l’applicazione della misura. Propone ricorso per cassazione il difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione sulla riconosciuta condotta ostativa.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è inammissibile. La Corte muove dal dato che la misura cautelare era stata applicata per quattro capi di imputazione: in esito al dibattimento il ricorrente è stato assolto per tre di essi, mentre per il quarto è stata pronunciata sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione.
Da qui il principio: quando l’imputato sia stato assolto nel merito solo per alcuni titoli, mentre per altri sia intervenuta una declaratoria di improcedibilità per difetto di querela, prescrizione o altra causa estintiva, occorre verificare se la detenzione cautelare fosse riferibile anche a tali ulteriori titoli e se essi fossero autonomamente idonei a giustificare la misura. Il Collegio richiama sul punto Sez. IV n. 15000 del 19/02/2009, Cicione, e, con riguardo alla remissione di querela, Sez. IV n. 42633 del 31/10/2024, Ciccopiedi. Tali principi sono stati ripresi dalle più recenti Sez. IV n. 8300 del 10/01/2024, Saverino, che in motivazione esclude ogni frizione con i principi costituzionali e convenzionali, e, quanto all’irrilevanza del pieno proscioglimento nel merito dalle altre imputazioni, dalle Sez. IV n. 29623 del 14/10/2020, Russo, Sez. IV n. 5621 del 16/10/2013, Colucci e Sez. IV n. 31393 del 18/04/2013, Lili.
Nella specie non è dedotto che la durata della custodia sofferta superi la pena astrattamente irrogabile o irrogata per il reato dichiarato prescritto, di per sé idoneo a legittimare l’adozione della misura. Il diniego della riparazione è dunque corretto.
Tale percorso argomentativo, non oggetto di specifica censura, è sufficiente a giustificare il rigetto della domanda e rende inammissibile il ricorso. Resta fermo che la Corte della riparazione ha fondato il diniego anche sulla condotta gravemente colposa: sul punto il ricorrente si è limitato a richiamare le considerazioni del giudice di merito sul carattere non illecito della condotta, prospettando così una regola di giudizio relativa all’accertamento della responsabilità penale, estranea al giudizio di riparazione. Il compito del giudice della riparazione, ricorda la Corte con Sez. Un. n. 34559 del 26/06/2002, De Benedictis, non è stabilire se le condotte costituiscano reato, ma se esse si siano poste come fattore condizionante della produzione dell’evento detenzione.
Non giova, infine, il riferimento alla pretesa insussistenza ab origine delle condizioni di applicabilità della misura: l’illegittimità del provvedimento cautelare adottato o mantenuto senza i presupposti di cui agli artt. 273 e 280 cod. proc. pen. non risulta accertata con decisione irrevocabile del giudice cautelare o del merito (Sez. IV n. 28441 del 3/07/2025, Fiore; Sez. IV n. 5455 del 23/01/2019, Cotza). Il positivo accertamento non può consistere nel solo proscioglimento dibattimentale. All’inammissibilità segue la condanna alle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 273 c.p.p. – Condizioni generali di applicabilità delle misure
- Art. 280 c.p.p. – Condizioni di applicabilità delle misure coercitive
- Art. 314 c.p.p. – Presupposti e modalità della decisione