Minorata difesa e reato notturno: aggravante integrata senza ulteriori circostanze (Cass. pen. Sez. VII n. 8688 del 03.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini dell’integrazione della circostanza aggravante della minorata difesa, prevista dall’art. 61, primo comma, n. 5, cod. pen., le circostanze di tempo, di luogo o di persona di cui l’agente abbia profittato devono tradursi, in concreto, in una particolare situazione di vulnerabilità del soggetto passivo del reato, non essendo sufficiente l’idoneità astratta delle predette condizioni a favorire la commissione dello stesso. La commissione del fatto in tempo di notte è idonea a integrare l’aggravante anche in difetto di ulteriori circostanze, purché la pubblica o privata difesa ne siano rimaste in concreto ostacolate e non ricorrano circostanze ulteriori, di natura diversa, idonee a neutralizzare il predetto effetto. Il sindacato di legittimità non consente una rivalutazione o una alternativa rilettura delle fonti probatorie, quando il ricorrente non individui specifici travisamenti delle emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito.

Il Fatto

La Corte di Appello di Roma, con sentenza del 28/03/2024, aveva confermato la decisione di primo grado che riteneva il ricorrente responsabile dei reati di furto pluriaggravato e di ricettazione. Avverso tale pronuncia l’imputato proponeva ricorso per cassazione, articolando tre motivi.

Con il primo motivo denunciava violazione di legge e vizi di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità, lamentando un’errata valutazione del quadro probatorio e un vero e proprio travisamento della prova. Con il secondo contestava l’applicazione della circostanza aggravante della minorata difesa; con il terzo il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.

La Motivazione della Corte

La Sezione VII ha dichiarato il ricorso inammissibile. Quanto al primo motivo, la Corte ha rilevato che la doglianza, oltre a essere del tutto generica, mirava a prefigurare una rivalutazione o una alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità. Il ricorrente non aveva indicato quale prova sarebbe stata oggetto di travisamento, né aveva individuato specifici travisamenti delle emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito.

Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato. La Corte ha richiamato la giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 40275 del 15/07/2021, secondo cui, ai fini dell’integrazione della minorata difesa di cui all’art. 61, primo comma, n. 5, cod. pen., le circostanze di tempo, di luogo o di persona di cui l’agente abbia profittato devono tradursi in concreto in una particolare situazione di vulnerabilità del soggetto passivo, non essendo sufficiente l’idoneità astratta delle condizioni a favorire la commissione del reato.

Nel caso di specie, la commissione del fatto in tempo di notte — che, secondo le Sezioni Unite, è idonea a integrare l’aggravante anche in difetto di ulteriori circostanze di tempo, di luogo o di persona, purché la pubblica o privata difesa ne siano rimaste in concreto ostacolate e non ricorrano circostanze ulteriori, di natura diversa, idonee a neutralizzare il predetto effetto — aveva in concreto agevolato l’azione del ricorrente, anche in relazione alle specifiche condizioni del luogo teatro dei fatti.

Quanto all’attenuante di cui all’art. 648, comma 2, cod. pen., il motivo è stato giudicato inedito e generico, dunque inammissibile. Il terzo motivo, relativo alla particolare tenuità del fatto, è stato parimenti dichiarato manifestamente infondato, poiché la condotta posta in essere dall’imputato non poteva essere considerata tenue. Ne è derivata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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