Improcedibile l’appello in assenza del difensore alla seconda udienza (Corte dei Conti Sez. I App. n. 34 del 19.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio d’appello contabile, se l’appellante non compare all’udienza di discussione, il Collegio rinvia la causa a una successiva udienza, della quale la segreteria dà comunicazione all’appellante. Se anche alla nuova udienza l’appellante non compare, l’appello è dichiarato improcedibile anche d’ufficio, ai sensi dell’art. 196 c.g.c. L’improcedibilità consegue alla mera integrazione delle condizioni previste dalla norma, senza necessità di ulteriore valutazione nel merito. La definizione in rito del giudizio giustifica la compensazione delle spese processuali.

Il Fatto

Un ex appartenente alla Polizia di Stato, cessato dal servizio nel 2009 con trattamento pensionistico conferito con il sistema retributivo, aveva ottenuto il rigetto del ricorso in primo grado. La Sezione giurisdizionale per la Regione Puglia aveva infatti respinto la domanda di riliquidazione della pensione, volta a ottenere l’attribuzione dell’indennità integrativa speciale in misura intera e separata in quota A, in luogo del computo all’80% operato dall’Inps.

Il pensionato propose appello, censurando sia il rigetto nel merito sia la condanna alle spese di lite. L’Inps si costituì contestando le pretese avverse e reiterando l’eccezione di prescrizione. La questione approda alla Sezione d’appello centrale per la riforma della sentenza territoriale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta la vicenda sotto il profilo processuale, prima di ogni esame nel merito. Alla precedente udienza del 10 ottobre 2024, per l’assenza dei difensori dell’appellante, era stata pronunciata ordinanza a verbale di rinvio della trattazione all’odierna udienza, ai sensi dell’art. 196 c.g.c. Tale ordinanza conteneva anche l’avvertenza che, ove i rappresentanti della parte appellante non fossero comparisi per la seconda volta, l’appello sarebbe stato dichiarato improcedibile anche d’ufficio.

L’ordinanza risulta regolarmente comunicata in data 14 ottobre 2024, a mezzo pec, dalla Segreteria della Sezione ai difensori dell’appellante. Anche all’udienza odierna è stata riscontrata l’assenza dei difensori dell’appellante, mentre era presente il difensore dell’Inps.

Il Collegio rileva pertanto la sussistenza delle condizioni previste dalla norma processuale, secondo cui, se l’appellante non compare all’udienza di discussione, il Collegio rinvia la causa a una successiva udienza della quale la segreteria dà comunicazione all’appellante; se anche alla nuova udienza l’appellante non compare, l’appello è dichiarato improcedibile anche d’ufficio.

In conseguenza della previsione di legge e dell’integrazione delle condizioni da essa contemplate, l’appello è dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 196 c.g.c. Le spese processuali sono compensate, stante la definizione in rito del giudizio. Restano così assorbite le questioni di merito relative al computo dell’indennità integrativa speciale e alla regolamentazione delle spese del primo grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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