Omissioni colpose restano sotto scudo erariale e disciplina speciale (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 69 del 20.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Lo scudo erariale di cui all’art. 21, comma 2, d.l. n. 76/2020 costituisce disciplina speciale e temporanea che, secondo la lettura costituzionalmente orientata resa dalla Corte costituzionale n. 132/2024, va considerata nel suo complesso: essa riduce il disvalore delle condotte attive gravemente colpose per incentivare il “fare” e, al contempo, non esonera da responsabilità le condotte omissive. Ne consegue che le due fattispecie sono correlate e non frazionabili. La legge n. 1/2026, pur retroattiva, non contiene regole di transizione rispetto alla normativa speciale previgente; opera quindi il principio legi speciali per generalem non derogatur. Il soggetto che abbia cagionato danno per omissione gravemente colposa resta disciplinato dalla normativa speciale e non gli sono applicabili le modificazioni all’art. 1 legge n. 20/1994 introdotte dalla cd. legge “Foti”.

Il Fatto

La Procura regionale contabile ha citato in giudizio il responsabile unico del procedimento e progettista di lavori di efficientamento energetico degli uffici comunali, finanziati con un contributo regionale ottenuto dalla partecipazione a un bando. Gli si contesta una condotta gravemente superficiale nella progettazione, nell’affidamento e nell’esecuzione delle opere.

Secondo l’organo requirente, le carenze progettuali avrebbero impedito di rendicontare l’avanzamento dei lavori entro i termini, provocando la decadenza dal contributo e l’ordine di restituzione della prima quota erogata. La Procura domanda in via principale il ristoro del danno da perdita dell’intero finanziamento; in via subordinata, il rimborso di una serie di spese ritenute indebite. Il convenuto eccepisce il difetto assoluto di giurisdizione, l’applicabilità dell’esimente dello scudo erariale e, nel merito, l’insussistenza del nesso causale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge anzitutto l’eccezione di difetto di giurisdizione. L’insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali non sottrae queste ultime a ogni controllo: il giudice contabile può verificare la conformità della scelta alla legge e ai criteri di economicità ed efficacia di cui all’art. 1 legge n. 241/1990, svolgendo un controllo di ragionevolezza, proporzionalità e non arbitrarietà (si richiamano Cass. Sez. Un. n. 6820/2017, n. 30419/2018, n. 3159/2019, n. 30527/2019, n. 22811/2020).

Nel merito, la difesa invoca lo scudo erariale, sostenendo la natura commissiva delle condotte. Nelle more, entra in vigore la legge n. 1/2026, che con l’art. 6 estende retroattivamente ai giudizi pendenti le nuove disposizioni sulla responsabilità amministrativa. Il Collegio, previa riconvocazione della camera di consiglio, risolve la questione di diritto intertemporale applicando la norma previgente.

La ragione è sistematica. Lo scudo erariale è norma eccezionale e temporanea, giustificata dalla Corte costituzionale n. 132/2024 solo in ragione dell’emergenza pandemica e dell’attuazione del PNRR. Esso ha derogato all’equivalenza tra condotte attive e omissive per promuovere il “fare” e disincentivare la cd. burocrazia difensiva. Le due fattispecie sono correlate e non possono essere considerate separatamente. Una lettura “frazionata” che riferisse l’eccezionalità alle sole condotte attive è respinta. Poiché la legge n. 1/2026 non detta regole di transizione, opera il principio legi speciali per generalem non derogatur.

Nel merito, il Collegio accerta numerose omissioni gravemente colpose: mancata predisposizione della documentazione tecnico-economica di cui agli artt. da 24 a 32 d.P.R. n. 207/2010, omessa verifica e validazione del progetto ai sensi dell’art. 26 d.lgs. n. 50/2016, omessa nomina del direttore dei lavori e dei coordinatori della sicurezza, mancata verifica del possesso delle SOA. Esse sono imputabili a titolo di colpa grave.

Quanto ai danni, il Collegio esclude la domanda principale: la mera perdita del contributo non è provata nell’an e nel quantum, e la restituzione della quota alla Regione esclude anche un danno obliquo. Accoglie invece in parte la domanda subordinata, respingendo la tesi della non collaudabilità assoluta delle opere, regolarizzabili con ulteriori attività professionali. Sono quindi risarciti solo gli esborsi per la progettazione duplicata, per gli incentivi tecnici non maturati e per i report del consulente, per complessivi € 21.735,28, oltre rivalutazione e interessi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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