Superamento dei limiti dimensionali dell’offerta tecnica e indebito vantaggio competitivo (C.G.A.R.S. n. 606 del 01.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
La clausola della lex specialis che, in caso di superamento del limite dimensionale della relazione tecnica, prevede la non valutabilità delle pagine eccedenti e non l’esclusione dell’offerta, va interpretata cum grano salis. La sua violazione assume rilievo solo ove si traduca, non solo effettivamente ma anche specificamente, in un indebito vantaggio competitivo per il concorrente a danno degli altri, in violazione della par condicio. La prova di tale vantaggio può essere offerta in via presuntiva, non congetturale, senza necessità di una dimostrazione in concreto, che sarebbe oggettivamente non pretendibile. Il principio del risultato non consente di derogare alla parità di trattamento tra i concorrenti, operando solo nel rispetto dei canoni di legalità, trasparenza e concorrenza.

Il Fatto

Una centrale di committenza pubblica indiceva una gara aperta, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori di un impianto di trattamento dei rifiuti, finanziato con fondi PNRR. L’appalto era aggiudicato a un raggruppamento temporaneo di imprese.

Il secondo classificato impugnava l’esito davanti al TAR Sicilia, Sezione staccata di Catania, lamentando che la commissione, applicando l’art. 14.2.1 del disciplinare, avesse attribuito alla sua offerta tecnica un punteggio pari a zero per quattro sub-criteri, per avere collocato le relative dichiarazioni in allegati separati eccedenti il limite dimensionale della relazione unica. Il TAR accoglieva parzialmente il ricorso e annullava l’aggiudicazione. L’aggiudicataria proponeva appello al C.G.A.R.S.

La Motivazione della Corte

Il collegio esamina anzitutto la clausola di gara. L’art. 14.2.1 collega alla mancata presentazione della relazione unica la sanzione espulsiva, mentre al superamento del limite dimensionale ricollega la sola non valutabilità delle pagine eccedenti. Non si tratta, dunque, di una causa di esclusione, ma di una regola espressiva di esigenze di speditezza della procedura.

Su questa base la Corte richiama l’orientamento secondo cui un simile limite va interpretato cum grano salis, divenendo rilevante solo se lo sforamento si traduce, con riguardo alla puntuale incidenza quantitativa, in un indebito vantaggio per un concorrente a danno dell’altro. La prova di tale vantaggio deve essere offerta in termini presuntivi, non congetturali.

Il TAR aveva invece preteso una prova “in concreto” del pregiudizio, ricostruzione oggettivamente non pretendibile. L’appellante aveva tuttavia offerto elementi gravi e concordanti: la relazione unica dell’operatore non conteneva alcun elemento per i quattro sub-criteri, rinviando a dichiarazioni esterne; le venti pagine destinate ai Capitoli B e C erano state interamente utilizzate per altri sub-criteri; gli allegati separati rappresentavano il 40% dello spazio consentito. Ne conseguiva la possibilità di un vantaggio nell’allocazione dello spazio espositivo.

La Corte esclude poi che il principio del risultato di cui all’art. 1, comma 1, d.lgs. 36/2023 possa giustificare la compressione della parità di trattamento, dovendosi contemperare con i canoni di legalità, trasparenza e concorrenza. Non ravvisa ambiguità nel disciplinare, né margini per il soccorso istruttorio, e ritiene i chiarimenti della stazione appaltante non integrativi della clausola. L’appello è pertanto accolto, con riforma parziale della sentenza e integrale reiezione del ricorso di primo grado.

Nota della Redazione

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