Obblighi TUSP anche per il socio pubblico di società quotata (TAR Veneto n. 139 del 20.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
La clausola di esonero di cui all’art. 1, comma 5, del d.lgs. n. 175/2016 opera esclusivamente per le disposizioni del Testo unico che abbiano come destinatarie dirette le società quotate, non per quelle rivolte alle pubbliche amministrazioni socie. Ne consegue che l’amministrazione che acquisisce, anche solo indirettamente, una partecipazione in una società già costituita è tenuta ad adottare l’atto deliberativo analiticamente motivato ai sensi degli artt. 8, comma 1, e 7, commi 1 e 2, del TUSP, con la motivazione richiesta dall’art. 5, commi 1 e 2, e a trasmetterlo all’AGCM e alla Corte dei conti, quand’anche la partecipazione sia acquisita per il tramite di una propria società in house quotata. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato è legittimata a esperire, ai sensi dell’art. 21-bis della legge n. 287/1990, anche l’azione avverso il silenzio, a fronte dell’inerzia dell’ente nel conformarsi al parere motivato.

Il Fatto

Una società a capitale interamente pubblico, partecipata da numerosi Comuni e operante in house providing nei servizi pubblici, ha emesso strumenti finanziari quotati ed è quindi qualificabile come società quotata ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. p), del TUSP. Una sua controllata ha acquisito l’intero capitale sociale di un’altra società, internalizzando così l’attività di relining delle canalizzazioni fognarie.

L’Autorità garante della concorrenza e del mercato, dopo aver richiesto informazioni alla società, ha emesso un parere motivato con cui ha contestato ai Comuni soci la mancata adozione e trasmissione delle delibere di approvazione dell’operazione, imposte dagli artt. 5, 7 e 8 del TUSP. Poiché l’ente locale ha opposto un riscontro negativo, l’Autorità ha agito dinanzi al giudice amministrativo per l’accertamento dell’inerzia e la condanna a provvedere.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto le eccezioni di inammissibilità. Quanto alla pretesa natura tipicamente impugnatoria dell’art. 21-bis della legge n. 287/1990, il Tribunale osserva che la legittimazione straordinaria riconosciuta all’Autorità non è circoscritta alla sola azione di annullamento: in forza del principio di atipicità delle azioni, essa si estende a tutti i rimedi processuali amministrativi, compresa l’azione avverso il silenzio, purché sia dedotta la violazione di norme poste a tutela della concorrenza. Nel caso di specie le disposizioni richiamate nel parere motivato — artt. 5, 7 e 8 del TUSP — rispondono proprio a questa finalità, come conferma la stessa sentenza della Corte costituzionale n. 20 del 2013 e la giurisprudenza amministrativa richiamata.

Né l’intervenuto perfezionamento dell’operazione vale a escludere l’interesse ad agire: la sanzione dell’inefficacia del contratto prevista dall’art. 8, comma 2, del TUSP riguarda gli effetti del negozio e non limita il potere dell’Autorità di contestare l’omissione a monte, necessaria a ristabilire il controllo sulle restrizioni alla concorrenza derivanti dall’internalizzazione di un servizio.

Nel merito, la questione centrale è l’interpretazione della clausola generale dell’art. 1, comma 5, del TUSP. Il Collegio ricostruisce il dato letterale, valorizzando l’art. 12 delle disposizioni preliminari al codice civile e l’art. 101 Cost., e conclude che la norma si riferisce unicamente alle disposizioni che abbiano come destinatarie dirette le società quotate, senza alcuna menzione delle amministrazioni socie. Si tratta di norma derogatoria, soggetta dunque a stretta interpretazione. Nel senso indicato depone anche la giurisprudenza amministrativa richiamata, compresa l’Adunanza Plenaria n. 1 del 2025 e la Sez. VI n. 3880 del 2023, oltre alla legge delega n. 124/2015.

Da ciò deriva che il Comune, nell’acquisire una partecipazione anche indiretta, deve assolvere gli oneri di motivazione analitica. L’obbligo si impone a maggior ragione quando l’acquisto è compiuto da una società in house: la quotazione non fa venir meno il controllo analogo dei Comuni soci, sicché l’operazione integra una decisione significativa non assumibile autonomamente dalla società. Il ricorso è pertanto accolto, con dichiarazione dell’illegittimità dell’inerzia e condanna dell’ente a conformarsi al parere nel termine fissato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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