Revoca del nulla osta e insussistenza originaria dei requisiti datoriali: precluso il permesso per attesa occupazione (TAR Molise n. 47 del 28.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La revoca del nulla osta al lavoro subordinato rilasciato ai sensi del d.lgs. n. 286/1998 costituisce espressione del potere vincolato di controllo dei requisiti prescritti per l’ingresso del lavoratore straniero, estendendosi, oltre alle ipotesi impeditive di cui agli artt. 22 e 24, anche alla carenza della capacità economico-finanziaria del datore di lavoro. In tale evenienza il provvedimento non è annullabile ai sensi dell’art. 21 octies, comma 2, l. n. 241/1990, vertendosi in ambito di attività vincolata. L’insussistenza ab origine dei requisiti datoriali, accertata in sede di revoca, è preclusiva del rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione, non ricorrendo l’ipotesi della mera indisponibilità sopravvenuta all’assunzione non imputabile allo straniero contemplata dalla circolare ministeriale 20.8.2007, e rende irrilevante l’affidamento incolpevole dell’interessato.
Il Fatto
Un cittadino extracomunitario, entrato in Italia sulla base di un nulla osta per lavoro subordinato rilasciato dalla Prefettura di Isernia su richiesta di una società, si vedeva dapprima negare l’assunzione per la sopravvenuta irreperibilità del datore di lavoro e, successivamente, revocare il nulla osta per l’accertata insussistenza del requisito reddituale in capo alla società richiedente. Avverso il silenzio dell’Amministrazione sull’istanza di permesso di soggiorno per attesa occupazione e, con motivi aggiunti, avverso il provvedimento di revoca, lo straniero proponeva ricorso dinanzi al TAR Molise, deducendo plurime censure di violazione del contraddittorio procedimentale, di difetto di motivazione e di violazione delle disposizioni in materia di revoca e di affidamento.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha respinto il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti, ritenendo la complessiva infondatezza delle censure assorbente rispetto alle eccezioni preliminari di tardività sollevate dall’Amministrazione. Quanto alla revoca del nulla osta, il provvedimento risultava motivato attraverso il richiamo agli accertamenti patrimoniali compiuti dall’Ispettorato del lavoro, che avevano evidenziato un volume d’affari del datore di lavoro ritenuto inidoneo al rilascio di qualsivoglia nulla osta; il ricorrente non aveva fornito elementi idonei a contestare tale riscontro. La revoca, qualificata come decadenza o revoca sanzionatoria, costituisce espressione del potere vincolato di controllo dei requisiti necessari a monte per l’ottenimento del provvedimento ampliativo e non è limitata ai soli reati ostativi.
Quanto alla dedotta violazione del contraddittorio procedimentale, il Collegio ha riconosciuto la non idoneità della comunicazione effettuata esclusivamente all’indirizzo pec del datore di lavoro, non riferibile al ricorrente. Tuttavia, l’applicazione dell’art. 21 octies, comma 2, l. n. 241/1990 ha condotto all’esclusione dell’annullabilità del provvedimento: la natura vincolata della revoca, imposta dalla carenza dei requisiti datoriali, rendeva palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello adottato, senza che il ricorrente avesse allegato elementi conoscitivi in grado di incidere sulla determinazione finale.
Il Collegio ha escluso altresì la configurabilità dell’obbligo di rilasciare il permesso di soggiorno per attesa occupazione: la circolare ministeriale del 20.8.2007 concerne l’ipotesi della sopravvenuta indisponibilità del datore di lavoro al momento della stipula del contratto di soggiorno, presupponendo la sussistenza dei requisiti per il nulla osta. Nel caso di specie, invece, la carenza originaria della capacità economico-finanziaria del datore di lavoro elideva il titolo autorizzatorio necessario per l’ingresso, precludendo qualsivoglia titolo di soggiorno, anche temporaneo, e rendendo irrilevante l’eventuale affidamento incolpevole dell’interessato.
Infine, la censura relativa all’istanza di subentro di un nuovo datore di lavoro è stata ritenuta generica e astratta. Le spese di lite sono state compensate in ragione della natura e delle peculiarità della vicenda.
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Nota della Redazione
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