Variante urbanistica in zona paesaggistica inammissibile se il progetto è sostanzialmente diverso (Cons. Stato n. 10410 del 27.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
La norma transitoria che consente di concludere i procedimenti di pianificazione avviati alla data del 30 giugno 2020 secondo le disposizioni previgenti non opera quando il piano o il progetto sia stato annullato in sede giurisdizionale per vizi sostanziali. La clausola che richiama la disciplina procedimentale vigente al momento dell’avvio del procedimento originario presuppone la ripresentazione del medesimo progetto caducato per vizi procedurali e non tollera una rimodulazione che incida sul nucleo essenziale della variante. Le associazioni di protezione ambientale riconosciute sono legittimate a impugnare gli atti di pianificazione urbanistica e paesaggistica che incidono sul bene ambiente e sul paesaggio, disponendo di un interesse concreto alla caducazione di tali atti.

Il Fatto

Un’associazione di protezione ambientale impugnava davanti al T.r.g.a. di Bolzano la variante al piano urbanistico comunale e al piano paesaggistico che inseriva una zona per insediamenti turistici con un albergo e chalets in area montana di rilievo dolomitico, oltre i 1.600 metri s.l.m. Il giudice amministrativo di primo grado, con una prima pronuncia, aveva già annullato le precedenti deliberazioni che avevano introdotto la medesima destinazione.

Dopo quell’annullamento l’amministrazione comunale riprendeva il procedimento e approvava un nuovo assetto della variante, riducendone alcune dimensioni e modificando la tipologia edilizia. Il T.r.g.a. accoglieva in parte il ricorso e annullava gli atti. Il Comune appellava deducendo il difetto di legittimazione e di interesse dell’associazione e l’applicabilità della norma transitoria provinciale che consente la conclusione dei procedimenti avviati secondo la legge previgente.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto il profilo della legittimazione e dell’interesse dell’associazione. Richiamando un orientamento costante e la Adunanza plenaria n. 6 del 2020, ribadisce che gli enti associativi esponenziali sono legittimati ad agire a tutela degli interessi collettivi. La rilevanza ambientale dell’intervento è pacifica, derivando dalla variante allo strumento urbanistico in zona soggetta a vincolo paesaggistico, come attestato dalla stessa relazione tecnica. Quanto all’interesse, il giudice di primo grado ha correttamente ritenuto che solo la caducazione degli atti di pianificazione consenta la concreta tutela dei valori ambientali.

Il nucleo della decisione riguarda l’art. 103, comma 2, l.p. n. 9 del 2018. La norma consente la conclusione secondo la previgente disciplina dei procedimenti già avviati e, in caso di ripresentazione di piani annullati per vizi procedurali, l’applicazione delle disposizioni procedimentali vigenti all’avvio del procedimento originario. Il Collegio ricostruisce il valore esegetico dei lavori preparatori, richiamando la Corte cost. n. 147 del 2022, e rileva che la modifica introdotta dall’art. 30 l.p. n. 15 del 2020 mirava a rafforzare la certezza del diritto nella fase di transizione.

La Corte esclude però che la vicenda rientri in tale perimetro. La sentenza di annullamento del 2021 aveva qualificato la variante come sostanzialmente diversa, per lo sconfinamento della potestà pianificatoria del Consiglio comunale sul contenuto dell’atto: ciò basta a escludere il carattere procedurale della caducazione. Il progetto ripresentato non riproduce quello originario, ma un assetto rimodulato nelle linee essenziali, con riduzione delle dimensioni e ampliamento della tipologia edilizia, aspetti che integrano modifiche sostanziali.

Da qui l’irrilevanza della clausola sulla ripresentazione, limitata ai soli vizi procedurali, e l’inutilità della verificazione richiesta dall’appellante, essendo agevole la qualificazione dell’intervento come diverso. L’applicazione della nuova disciplina imponeva inoltre la redazione del programma per lo sviluppo del turismo, la cui assenza opera come causa ostativa all’insediamento. L’appello è pertanto infondato e le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *