Ottemperanza: sopravvenuta attribuzione della Carta docente dopo l’atto introduttivo dichiara improcedibile il ricorso per cessazione della materia del contendere (TAR Puglia n. 418 del 18.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza deve essere dichiarato improcedibile per cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm. quando l’Amministrazione, nel corso del giudizio, abbia integralmente soddisfatto la pretesa del ricorrente, attribuendo il beneficio economico riconosciuto dal giudice ordinario. La dichiarazione della parte ricorrente circa l’intervenuto adempimento, intervenuto dopo la notifica e il deposito del ricorso, integra il presupposto per la declaratoria di improcedibilità. Le spese di lite seguono la soccombenza virtuale e sono poste a carico dell’Amministrazione che abbia ottemperato solo nelle more del giudizio, ravvisandosi l’evidente iniziale fondatezza del ricorso. La condanna alle spese è liquidata in misura ridotta, considerata la serialità della controversia.

Il Fatto

La parte ricorrente aveva ottenuto dal Tribunale di Lecce, Sezione Lavoro, una sentenza che dichiarava il suo diritto all’attribuzione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, ai sensi dell’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2023/2024, per un importo complessivo di € 2.500,00, oltre interessi e rivalutazione. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, nonostante la notifica della sentenza, non aveva provveduto all’esecuzione del giudicato.

La parte ricorrente proponeva quindi ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Puglia, sede di Lecce, chiedendo la condanna dell’Amministrazione all’esecuzione della sentenza e, in caso di persistente inadempimento, la nomina di un commissario ad acta. Nelle more del giudizio, l’Amministrazione ha attribuito il beneficio economico; la difesa della ricorrente ha depositato una dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse, comunicando l’intervenuta attribuzione della Carta elettronica del docente per tutti gli anni riconosciuti in sentenza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato che la condotta satisfattiva dell’Amministrazione, intervenuta dopo la notifica e il deposito del ricorso, ha integrato la piena soddisfazione della pretesa azionata. La dichiarazione della parte ricorrente circa il sopravvenuto pagamento rende il giudizio improcedibile per cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., che impone al giudice di dichiarare la cessazione quando la pretesa risulti pienamente soddisfatta.

La pronuncia conferma l’orientamento secondo cui il giudizio di ottemperanza si estingue quando l’Amministrazione si adegua spontaneamente al giudicato, pur se l’adempimento avvenga in epoca successiva all’introduzione del ricorso. La dichiarazione proveniente dalla stessa parte ricorrente, che ha espressamente riconosciuto l’assenza di interesse alla prosecuzione del giudizio, è stata assunta come elemento decisivo per la definizione in rito.

In ordine alle spese, il Collegio ha applicato il criterio della soccombenza virtuale, richiamando l’art. 91 cod. proc. civ. La condanna alle spese è stata posta a carico del Ministero resistente, avendo l’Amministrazione ottemperato alla sentenza solo nel corso del giudizio, circostanza che evidenzia la fondatezza iniziale del ricorso. La liquidazione è stata contenuta in € 300,00 per compensi professionali, considerata la serialità della controversia, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari, ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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