Inammissibile l’appello firmato da avvocato non iscritto all’albo dei cassazionisti (Cons. Stato n. 1104 del 11.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ministero di avvocato iscritto all’albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle giurisdizioni superiori è condizione di ammissibilità del giudizio di appello davanti al Consiglio di Stato, ai sensi dell’art. 22, comma 2, c.p.a. L’iscrizione all’albo speciale ha natura costitutiva e non dichiarativa dello status di cassazionista, con la conseguenza che essa non può avere decorrenza anteriore al provvedimento che la disponga su istanza dell’interessato. Il mero possesso del requisito del periodo minimo di esercizio professionale non è sufficiente al patrocinio, essendo necessarie la domanda dell’interessato e la valutazione favorevole del Consiglio nazionale forense. L’atto compiuto dal professionista privo del titolo abilitante è inammissibile, restando irrilevanti le vicende personali relative al possesso dei requisiti e ai rapporti con l’ordine professionale. La carenza dello jus postulandi al momento dell’instaurazione del giudizio comporta la declaratoria di inammissibilità dell’appello, con trasmissione della sentenza agli organi disciplinari e all’autorità giudiziaria penale.
Il Fatto
Gli appellanti, già militari destinati ad altra sede dopo la soppressione della struttura presso cui prestavano servizio, avevano chiesto il riconoscimento del trattamento economico previsto dall’art. 1 della legge n. 86/2001 in caso di trasferimento d’autorità. Il TAR Lazio aveva respinto la domanda. Propongono appello gli eredi dell’originario ricorrente, costituendosi il Ministero della difesa che resiste al gravame.
All’udienza pubblica del 9 dicembre 2025 il collegio rileva d’ufficio una possibile causa di inammissibilità: la mancanza, in capo al difensore degli appellanti, della qualifica di cassazionista al tempo della notificazione dell’atto. Su domanda della parte privata viene assegnato un termine di trenta giorni per memorie e documenti sul punto.
La Motivazione della Corte
Il punto di partenza è l’art. 22, comma 2, c.p.a., che impone per i giudizi davanti al Consiglio di Stato il ministero di avvocato ammesso al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori. La Sezione richiama la propria giurisprudenza secondo cui tale previsione non contrasta con il diritto di difesa di cui agli artt. 24 e 111 Cost., ma ne rappresenta anzi una modalità di concreta attuazione (Cons. Stato, sez. II, n. 6653 del 2025, che richiama Cass. civ., sez. VI, ord. n. 2451 del 2020).
Nel caso concreto l’appello risulta notificato il 19 dicembre 2024 e depositato l’11 gennaio 2025. Dalle verifiche svolte d’ufficio — potere-dovere del giudice, essendo lo ius postulandi uno dei presupposti processuali (Cons. Stato, sez. III, n. 10107 del 2025) — emerge che a quelle date il difensore non era ancora iscritto all’albo speciale, essendovi stato inserito poco dopo.
La certificazione depositata nel termine concesso non smentisce i rilievi: essa attesta il maturato requisito dell’esercizio ininterrotto della professione per dodici anni alla data del 16 dicembre 2024, ma non l’iscrizione all’albo speciale. Il collegio richiama l’art. 33, comma 2, r.d.l. n. 1578/1933 e l’art. 22, comma 4, legge n. 247/2012, come modificato dal d.l. n. 202/2024, convertito con modificazioni in legge n. 15/2025. Il mero possesso del requisito temporale non basta: servono domanda e valutazione favorevole del Consiglio nazionale forense, quindi effettiva iscrizione.
L’iscrizione, chiarisce la Sezione richiamando Cass. civ., sez. II, n. 24124 del 2013 e Cass. civ., sez. un. n. 4940 del 1991, è costitutiva e non dichiarativa di uno status; non può quindi retroagire. Il professionista privo del titolo non può validamente compiere l’atto, restando ininfluenti le vicende personali sul possesso dei requisiti. La carenza determina la nullità del contratto di prestazione d’opera intellettuale e rende inammissibile l’appello (Cons. Stato, sez. II, n. 3881 del 2024).
Non giova la circostanza che nel mandato e nell’intestazione compaia un altro difensore iscritto all’albo: appello, modulo di deposito e procure recano la sola sottoscrizione del difensore non abilitato, onde non opera l’orientamento che salva l’atto sottoscritto anche dal legale abilitato (Cons. Stato, sez. V, n. 5040 del 2011 e n. 1626 del 2011). La carenza, sia pur per pochi giorni, impone la trasmissione della sentenza al Consiglio nazionale forense, al Consiglio dell’ordine e alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, sul modello di C.g.a. n. 952 del 2025. La novità della questione processuale giustifica la compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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