Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse e disponibilità dell’azione (TAR Puglia n. 1105 del 22.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
È principio generale del processo amministrativo che la parte ricorrente, fino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione, conserva la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di avere perduto interesse alla decisione. In tal caso il giudice, non avendo né il potere di procedere d’ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, non può che dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. La declaratoria prescinde dall’esame del merito e dall’eventuale fondatezza delle censure.

Il Fatto

La ricorrente impugnava la deliberazione consiliare con cui il Comune aveva approvato il progetto preliminare e definitivo, in variante al P.R.G. e con dichiarazione di pubblica utilità, di un intervento di rigenerazione urbana e naturale da realizzare a ridosso del cimitero cittadino, unitamente agli atti presupposti. Deducendo la violazione dell’art. 338 del R.D. n. 1265/1934, lamentava l’inserimento delle opere all’interno della fascia di rispetto cimiteriale, con specifico riguardo ai limiti dei duecento e dei cinquanta metri.

Il Comune resistente eccepiva l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso. Nella fase cautelare la Sezione respingeva l’istanza, sul rilievo dell’insussistenza del periculum in mora e dell’assenza, allo stato, di un provvedimento ablatorio in danno della ricorrente. Prima dell’udienza di merito la difesa della parte depositava dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse, dando atto che era stata pronunciata l’espropriazione definitiva dell’intera area in favore del Comune e che il decreto dirigenziale non era stato impugnato nei termini.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale prende atto della dichiarazione depositata il 12 settembre 2024, con la quale la ricorrente ha rappresentato il venir meno dell’interesse alla decisione del ricorso e ha chiesto la declaratoria di improcedibilità. La circostanza addotta è che il provvedimento ablatorio ha ormai inciso definitivamente sul terreno interessato dall’intervento, senza essere stato gravato né con motivi aggiunti né con autonomo ricorso.

Il percorso argomentativo muove da un principio generale del processo amministrativo, enunciato in termini assoluti: la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione, ha la piena disponibilità dell’azione. Da tale premessa deriva la facoltà di dichiarare la perdita dell’interesse alla decisione, con effetto preclusivo rispetto all’esame del merito.

Il Tribunale ne trae la conseguenza sul piano dei poteri del giudice. Questi non dispone del potere di procedere d’ufficio, né di quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire. L’accertamento dell’interesse costituisce, infatti, espressione di una scelta rimessa alla parte, che il giudice non può esercitare al suo posto. Ne deriva che la sola dichiarazione della parte, intervenuta prima della trattazione in decisione, è sufficiente a determinare l’esito processuale.

Il Collegio dichiara pertanto il ricorso introduttivo improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La pronuncia non contiene alcun esame delle censure articolate in ricorso, ivi comprese quelle relative alla fascia di rispetto cimiteriale. Sulle spese il Tribunale dispone l’integrale compensazione tra le parti, ravvisandone i presupposti di legge anche in relazione all’esito del giudizio. È inoltre ordinata l’esecuzione della sentenza da parte dell’Autorità amministrativa, con oscuramento delle generalità della parte interessata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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