La sopravvenuta assunzione fa cessare la materia del contendere nel giudizio sul silenzio (TAR Campania n. 1455 del 29.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere va dichiarata, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., quando la pretesa azionata dal ricorrente risulti pienamente ed esaustivamente soddisfatta dall’operato successivo della pubblica amministrazione. Il sopravvenuto difetto di interesse, ex art. 35 cod. proc. amm., opera invece quando il nuovo provvedimento non soddisfi integralmente la pretesa, determinando una nuova conformazione del rapporto tra amministrazione e amministrato. Nel giudizio avverso il silenzio-inadempimento, l’intervenuta assunzione del ricorrente presso l’ente intimato, nel corso del giudizio, integra la piena soddisfazione dell’interesse sostanziale fatto valere con la diffida a provvedere, con conseguente dichiarazione di cessazione della materia del contendere e compensazione delle spese di lite.
Il Fatto
La ricorrente aveva notificato all’azienda ospedaliera una diffida a mezzo PEC, con la quale invitava i dirigenti dell’ente, ciascuno per la propria competenza, a completare il procedimento di convalida della procedura concorsuale per la nomina di quattro Collaboratori Tecnici Professionali con funzione di Data Manager, con attribuzione a ciascun candidato del punteggio effettivamente spettante e conseguente approvazione della graduatoria. Avverso il silenzio formatosi sulla diffida, la ricorrente aveva proposto ricorso ex artt. 117 e 31 cod. proc. amm., chiedendo l’accertamento dell’obbligo di provvedere e la condanna dell’amministrazione all’adozione di un provvedimento espresso, con nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza. L’azienda intimata non si era costituita in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente ricostruito il quadro normativo di riferimento, richiamando l’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., a tenore del quale, qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere, nonché l’art. 35 cod. proc. amm., che contempla la distinta ipotesi dell’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse.
Nel corso del giudizio, la ricorrente aveva depositato una espressa dichiarazione di non avere più interesse alla trattazione, rappresentando di essere stata assunta presso l’azienda resistente. L’adunanza camerale del 21 luglio 2026, all’esito della quale la causa era stata introitata per la decisione, ha quindi costituito il momento per verificare la sussistenza delle condizioni per la declaratoria richiesta.
Il Collegio, richiamando la giurisprudenza amministrativa, ha chiarito che la soddisfazione dell’interesse del ricorrente all’esito della vicenda amministrativa assume rilievo diverso a seconda che abbia carattere di pienezza ed esaustività. Il sopravvenuto difetto di interesse ricorre allorché il nuovo provvedimento non soddisfi integralmente la pretesa, ingenerando una nuova conformazione del rapporto tra pubblica amministrazione e amministrato; la cessazione della materia del contendere si determina, invece, quando l’operato successivo della parte pubblica si riveli integralmente satisfattivo dell’interesse azionato, come nel caso in cui l’interessato venga assunto dall’ente medesimo.
Applicando tali coordinate al caso concreto, il Tribunale ha ritenuto che l’intervenuta assunzione della ricorrente presso l’azienda resistente avesse determinato l’integrale soddisfazione della pretesa fatta valere con la diffida e con il ricorso, con conseguente esaurimento della materia del contendere. La natura della pronuncia ha infine giustificato l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
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Nota della Redazione
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