Inammissibile l’appello del difensore non iscritto all’albo dei cassazionisti (Cons. Stato n. 1105 del 11.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile l’appello proposto con atto sottoscritto da un difensore non iscritto all’albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle giurisdizioni superiori al momento della notificazione. L’art. 22, comma 2, c.p.a. impone il ministero di avvocato ammesso al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori senza contrastare con gli artt. 24 e 111 Cost., perché la più elevata competenza professionale è strumento di effettività della tutela. L’iscrizione all’albo speciale è costitutiva e non dichiarativa di status: non retroagisce al maturare dei requisiti e non può supplirsi con la prova dell’esercizio ultra-ventennale della professione. Il difetto dello ius postulandi è presupposto processuale rilevabile d’ufficio. Non sana l’atto la sola indicazione di altro legale abilitato non sottoscrittore.

Il Fatto

Alcuni militari, destinati ad altra sede dopo la soppressione della struttura presso cui prestavano servizio, chiedono il trattamento economico previsto dall’art. 1 della legge 29 marzo 2001, n. 86 in caso di trasferimento di autorità. Il TAR Lazio respinge la domanda. Propongono appello, resistito dal Ministero della difesa.

All’udienza pubblica del 9 dicembre 2025 il collegio rileva d’ufficio una possibile causa di inammissibilità: il difensore degli appellanti non sarebbe stato iscritto all’albo dei “cassazionisti” al tempo della notificazione. Concesso un termine di trenta giorni, la parte deposita una certificazione dell’Ordine professionale sull’anzianità di iscrizione e sull’esercizio ininterrotto della professione.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato muove dall’art. 22, comma 2, c.p.a., che impone il patrocinio di avvocato ammesso alle giurisdizioni superiori. La previsione non comprime il diritto di difesa: ne è anzi modalità di realizzazione concreta, come affermato da Cass. civ., sez. VI, ord. 4 febbraio 2020, n. 2451 e recepito da Cons. Stato, sez. II, 25 luglio 2025, n. 6653. L’esame dello ius postulandi attiene ai presupposti processuali ed è potere-dovere del giudice (Cons. Stato, sez. III, 19 dicembre 2025, n. 10107).

Nel caso concreto l’appello risulta notificato il 19 dicembre 2024 e depositato l’11 gennaio 2025, epoca in cui il difensore non era ancora iscritto all’albo speciale, essendovi stato inserito poco dopo. La certificazione prodotta in termini non smentisce il rilievo: attesta il maturare del requisito dei dodici anni di esercizio alla data del 16 dicembre 2024, non l’iscrizione all’albo speciale al momento della notificazione.

Il collegio ricostruisce il quadro normativo richiamando l’art. 22, comma 4, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, come modificato dal d.l. 27 dicembre 2024, n. 202, convertito in legge 21 febbraio 2025, n. 15, e l’art. 33, comma 2, del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578. Dal loro combinato emerge che il mero possesso del requisito temporale non basta: occorrono la domanda dell’interessato e la valutazione favorevole del Consiglio nazionale forense, dunque l’effettiva iscrizione.

L’iscrizione, chiarisce la sentenza richiamando Cass. civ., sez. II, 24 ottobre 2013, n. 24124 e Cass. civ., sez. un., 4 maggio 1991, n. 4940, è costitutiva e non dichiarativa di status: non ha decorrenza anteriore al provvedimento che la dispone. Il professionista privo del titolo non può validamente compiere l’atto, restando ininfluenti le vicende personali sul possesso dei requisiti.

Non soccorre l’indicazione di altro difensore abilitato: appello, modulo di deposito e procure recano la sola sottoscrizione dell’avvocato non iscritto, così che non opera l’orientamento di Cons. Stato, sez. V, 8 settembre 2011, n. 5040 e 16 marzo 2011, n. 1626, che richiede la sottoscrizione anche del legale abilitato. La carenza, benché di pochi giorni, determina la nullità del contratto d’opera e l’inammissibilità dell’appello (Cons. Stato, sez. II, 29 aprile 2024, n. 3881). Da qui la trasmissione della sentenza, in copia non oscurata, al Consiglio nazionale forense, all’Ordine circondariale e alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, sul modello di C.g.a., 29 novembre 2025, n. 952. Spese compensate per la novità della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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