Accesso agli atti in materia di emersione: l’inerzia della Prefettura viola l’obbligo di ostensione (TAR Lombardia n. 4067 del 07.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’inerzia dell’Amministrazione su un’istanza di accesso agli atti presentata ai sensi della legge n. 241/1990 e dell’art. 116 c.p.a. è illegittima quando il richiedente vanti un interesse diretto, concreto e attuale alla conoscenza dei documenti, come nel caso di colui che sia parte di una procedura amministrativa. La mancata ostensione, protrattasi oltre il termine di trenta giorni, determina l’accoglimento del ricorso e la condanna dell’Amministrazione a concedere l’accesso, mediante estrazione di copia, entro un termine perentorio. La soccombenza comporta la condanna alle spese di giudizio.
Il Fatto
Il ricorrente, lavoratore, aveva presentato istanza di accesso alla Prefettura per ottenere copia della documentazione relativa a una procedura di emersione dal lavoro irregolare, avviata nel 2020 dal proprio datore di lavoro ai sensi dell’art. 103 del D.L. n. 31/2020. Dopo aver ricevuto un preavviso di rigetto e aver presentato memorie difensive, il ricorrente non aveva ricevuto alcuna comunicazione sull’esito del procedimento. L’istanza di accesso era rimasta senza riscontro. Il ricorrente ha quindi adito il TAR ex art. 116 c.p.a., chiedendo l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e la condanna all’ostensione.
La Motivazione della Corte
Il TAR lombardo ha ritenuto il ricorso fondato, rilevando come l’Amministrazione fosse rimasta silente oltre il termine di trenta giorni previsto dalla legge, senza fornire alcuna controdeduzione. La mancata risposta all’istanza di accesso è stata considerata un’inadempienza dell’obbligo di provvedere.
Nel verificare la sussistenza dell’interesse all’accesso, la Corte ha sottolineato che la documentazione richiesta riguarda direttamente il ricorrente, quale soggetto interessato dalla procedura di emersione. Tale circostanza rende l’interesse stesso diretto, concreto e attuale, configurando il diritto del lavoratore a conoscere gli atti del procedimento che lo riguarda, in piena adesione ai principi di trasparenza e partecipazione.
La decisione chiarisce che, anche in assenza di specifiche contestazioni da parte dell’Amministrazione, l’inerzia protratta oltre i termini di legge è di per sé illegittima. Essa priva il richiedente della possibilità di tutelare i propri interessi e determina la condanna dell’Amministrazione all’ostensione dei documenti entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione della sentenza.
La pronuncia, infine, ha condannato il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Milano al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in favore del ricorrente.
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Nota della Redazione
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