Incarichi extrasistituzionali non autorizzati: occultamento doloso e danno da omesso riversamento (Corte dei Conti Sez. giur. Emilia-Romagna n. 16 del 20.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità amministrativa per incarichi extrasistituzionali non autorizzati, la violazione dell’obbligo di comunicazione gravante sul pubblico dipendente integra occultamento doloso del danno e differisce il dies a quo della prescrizione al momento della sua scoperta. Il carattere occasionale dell’attività, il suo svolgimento fuori dall’orario di servizio e l’assenza di sottrazione di energie lavorative non escludono l’illiceità della condotta, rilevando solo ai fini dell’eventuale esercizio del potere riduttivo. Il danno erariale è pari ai compensi indebitamente percepiti e non riversati, ai sensi dell’art. 53, comma 7-bis, d.lgs. n. 165/2001, senza che rilevi il limite di importo previsto per le prestazioni di lavoro sportivo.
Il Fatto
Il Procuratore regionale ha citato in giudizio un dipendente a tempo pieno di un Comune, contestandogli lo svolgimento, nell’arco di circa un decennio, di numerosi incarichi retribuiti per conto di committenti privati senza la preventiva autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza. Le verifiche di iniziativa della Guardia di Finanza avevano documentato compensi per complessivi euro 92.108,07, comprensivi delle indennità percepite quale dirigente di una associazione sportiva dilettantistica e dei compensi per collaborazione coordinata e continuativa. La Procura ha quantificato il danno nell’omesso riversamento di tali somme, ai sensi dell’art. 53, commi 7 e 7-bis, d.lgs. n. 165/2001.
Il convenuto si è costituito eccependo la prescrizione quinquennale per i pagamenti anteriori al gennaio 2020, l’assenza di prova del danno, la natura occasionale degli incarichi e l’esenzione da autorizzazione per le attività in ambito sportivo.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha respinto l’eccezione di prescrizione. L’occultamento doloso del danno è comprovato dal fatto che il convenuto conosceva l’iter autorizzativo, come attestano le plurime richieste di autorizzazione presentate in precedenza. La violazione dell’obbligo informativo è circostanza obiettiva idonea a differire il dies a quo alla scoperta del danno, ai sensi dell’art. 1, comma 2, legge n. 20/1994, individuata nell’annotazione della Guardia di Finanza del 15 ottobre 2024. L’invito a dedurre, con efficacia interruttiva ex art. 67, comma 8, c.g.c., è stato quindi emesso a termine ancora in corso.
Nel merito, la Corte ha precisato che il carattere occasionale delle attività, ai sensi dell’art. 53 TULP, non esime dall’obbligo di autorizzazione. Il regolamento comunale richiamato dal convenuto conferma che gli incarichi esterni autorizzabili richiedono comunque il provvedimento dell’amministrazione. Lo svolgimento fuori dall’orario di lavoro e l’assenza di sottrazione di energie lavorative possono essere valutati solo ai fini del potere riduttivo, non in sede di accertamento della responsabilità, tenuto conto della reiterazione dell’illecito in un arco temporale ampio.
La Corte ha poi disatteso l’eccezione sull’esenzione delle attività sportive. L’art. 53, comma 6, lett. f-ter, d.lgs. n. 165/2001, introdotto dal d.l. n. 71/2024, è entrato in vigore in epoca successiva alle condotte contestate. Quanto all’art. 90, comma 23, legge n. 289/2002, il combinato disposto con l’art. 81, comma 1, lett. m), d.P.R. n. 917/1986 non supporta la tesi difensiva, poiché consente le sole indennità e rimborsi per attività prestata a titolo gratuito.
La Sezione ha quindi accolto la domanda, condannando il convenuto al pagamento di euro 92.108,07 in favore del Comune, oltre interessi legali dal deposito della sentenza e spese di giustizia liquidate in euro 96,00.
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Nota della Redazione
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