Revoca delle agevolazioni e obbligo di coinvolgere il comitato tecnico (Cons. Stato n. 10039 del 18.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di revoca di agevolazioni pubbliche, il principio del contrarius actus impone che la riedizione del potere amministrativo sia affidata al medesimo organo che ha emanato il primo atto e segua le stesse modalità procedimentali. Il criterio letterale e quello del contrarius actus operano in rapporto di complementarietà: il silenzio del bando sul punto non esclude l’applicazione del principio. Pertanto, ove la revoca presupponga un accertamento di natura squisitamente tecnica, deve essere coinvolto l’organo tecnico valutatore che era stato chiamato a esprimersi in fase di ammissione. L’accertamento sulla mendacità delle dichiarazioni non è di mera applicazione automatica, ma si fonda sulla medesima questione tecnica già sottoposta al Comitato.
Il Fatto
Una società ha impugnato il provvedimento con cui Finpiemonte ha disposto la revoca totale delle agevolazioni ottenute a valere su un bando regionale per l’acquisizione di aziende in crisi, dell’importo complessivo di euro 2.066.200,00, in relazione all’acquisto di un ramo d’azienda nell’ambito di una procedura concordataria.
La revoca si fondava sulla causa di cui all’art. 5.3, lett. d), del bando, per ritenuta non veridicità della dichiarazione concernente l’assenza di relazioni tra la beneficiaria e la venditrice del ramo d’azienda, requisito declinato richiamando l’art. 17, par. 3, lett. b), del Regolamento UE n. 651/2014. Il TAR Piemonte ha respinto il ricorso con sentenza n. 411 del 2025; la società ha appellato deducendo, tra l’altro, la necessità del coinvolgimento del Comitato di Valutazione anche nella fase di revoca.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato accoglie l’appello sul primo motivo. Il bando aveva affidato a un Comitato tecnico la valutazione di ammissibilità delle domande e aveva poi previsto casi tassativi di revoca. Il TAR, appellandosi al brocardo ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit, aveva ritenuto legittimo il mancato coinvolgimento dell’organo in fase di revoca perché non previsto dalla lex specialis.
La Corte ritiene invece che il principio del contrarius actus operi su un piano distinto e parallelo rispetto al criterio di interpretazione letterale, in rapporto di complementarietà. Pur nel silenzio del bando, trova applicazione il principio secondo cui solo all’organo che ha adottato un atto, in quanto titolare della competenza primaria, è riconosciuta la capacità di rivalutarlo, riedendo lo stesso ordine di questioni. La revoca e gli atti di secondo grado adottati in autotutela devono seguire la medesima procedura osservata per l’adozione del provvedimento ritirato ed essere disposti dallo stesso organo che li ha emanati.
Nel caso concreto, il provvedimento di revoca è stato adottato dalla sola Finpiemonte sulla base di una valutazione squisitamente tecnica circa la sussistenza di una relazione tra investitore e venditore. Tale accertamento, per il quale il bando richiedeva competenze specialistiche non in possesso del RUP, avrebbe dovuto essere ripetuto dal Comitato di Valutazione, il quale era già stato coinvolto nell’istruttoria di ammissione.
La Corte sottolinea che in entrambe le fasi vengono in rilievo le medesime competenze tecniche e che l’accertamento sulla mendacità delle dichiarazioni non è di applicazione automatica, ma dipende dall’interpretazione del combinato disposto tra l’art. 5.3, lett. d), del bando e l’art. 17, par. 3, lett. b), del Regolamento UE n. 651/2014. L’appello è pertanto accolto, la sentenza riformata e il ricorso di primo grado accolto, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione. Le spese del doppio grado sono compensate.
Nota della Redazione
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