Appello inammissibile per difetto di specificità estrinseca dei motivi (Cass. pen. Sez. IV n. 2050 del 17.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’appello è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata. All’onere di specificità estrinseca è correlato il contenuto della motivazione impugnata: l’onere dell’impugnante è direttamente proporzionale alla specificità con cui quelle ragioni sono state esposte. La richiesta di rinnovazione istruttoria non conferisce specificità all’atto di appello se non chiarisce in che modo l’istruzione richiesta possa confutare gli accertamenti posti a base della decisione di primo grado.
Il Fatto
Il giudice dell’udienza preliminare aveva dichiarato il ricorrente responsabile del reato di cui all’art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per aver falsamente attestato, in un’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, un reddito del nucleo familiare inferiore a quello effettivo. Ritenuta l’aggravante dell’ottenimento del beneficio ed escluse le attenuanti generiche, l’imputato era stato condannato, con la riduzione per il rito abbreviato.
Il difensore ha proposto appello, deducendo l’assenza di reddito nel periodo contestato, l’omissione delle attenuanti generiche e la possibile erronea attribuzione dei dati reddituali per omonimia, con richiesta di esame del direttore dell’Agenzia delle entrate. La Corte di appello di Reggio Calabria ha dichiarato l’appello inammissibile per difetto della indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto. Il ricorso per cassazione contesta la violazione dell’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., sostenendo che una richiesta di rinnovazione istruttoria non può essere considerata motivo generico.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla modifica dell’art. 581, comma 1, cod. proc. pen. operata dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, che ha recepito il principio delle Sezioni Unite n. 8825 del 27 ottobre 2016, Galtelli: l’appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità quando non siano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni della decisione impugnata.
Il collegio richiama poi il d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, che ha introdotto il comma 1 bis dell’art. 581, ma ne esclude l’applicazione al caso concreto: l’appello è stato depositato il 24 febbraio 2021 e va valutato secondo il testo previgente. La specificità dei motivi richiede, in ogni caso, il rispetto di un duplice requisito.
Il primo è la specificità intrinseca: i motivi non possono fondarsi su considerazioni generiche, astratte o non pertinenti al caso concreto. Il secondo è la specificità estrinseca, che le Sezioni Unite hanno definito come l’esplicita correlazione dei motivi con le ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della sentenza impugnata. L’appello, osserva la Corte, non introduce un nuovo giudizio sganciato dal primo grado, ma attiva un controllo su specifici punti e per specifiche ragioni: i motivi devono contenere ragioni idonee a confutare e sovvertire, sul piano strutturale e logico, le valutazioni del primo giudice.
Applicando tali principi, la richiesta di rinnovazione istruttoria risulta basata su una mera congettura, cioè sulla possibilità che l’accertamento dell’Agenzia delle entrate sia frutto di omonimia. La Corte rileva che la sentenza di primo grado richiama puntualmente accertamenti riferiti al nucleo familiare dell’imputato, circostanza che esclude in radice l’errore ipotizzato. Il difensore, inoltre, non ha chiarito in che modo l’escussione del direttore dell’Agenzia delle entrate avrebbe potuto confutare quell’esito. Irrilevante è la mancata escussione del teste in primo grado, poiché il giudizio si è svolto con rito abbreviato e una richiesta istruttoria condizionata era stata respinta per genericità.
Quanto al secondo motivo di appello, relativo alle attenuanti generiche, il ricorso non sviluppa alcuna contestazione della dichiarazione di inammissibilità. La motivazione dell’ordinanza impugnata è quindi congrua e conforme ai principi sull’art. 581 cod. proc. pen.: il ricorso è inammissibile, con condanna alle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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