Patrocinio a spese dello Stato opponibile dal difensore senza procura speciale (Cass. pen. Sez. IV n. 2049 del 17.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il difensore è autonomamente legittimato a proporre opposizione avverso il decreto che dichiara inammissibile o rigetta l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, anche quando non gli sia stata conferita procura speciale. Tale legittimazione, affermata dalle Sezioni Unite n. 30181 del 2004 nel vigore della previgente disciplina, resta operante anche dopo la sostituzione dell’art. 28 legge n. 794/1942 con gli artt. 14 e 15 d.lgs. n. 150/2011. Il procedimento di ammissione è accessorio rispetto al rapporto processuale penale principale ed è volto a garantire la difesa; per le fasi non disciplinate deve quindi essere coordinato con i principi degli artt. 99, 571, comma 3, e 613 cod. proc. pen., che riconoscono al difensore un potere di impugnazione autonomo e parallelo rispetto a quello dell’interessato.
Il Fatto
Il difensore di un imputato aveva chiesto, per conto del proprio assistito, l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Il decreto che dichiarava inammissibile l’istanza veniva impugnato con ricorso in opposizione proposto al Presidente della Corte di appello ai sensi dell’art. 99 d.P.R. n. 115/2002.
La Corte di appello di Milano, in composizione collegiale, respingeva l’opposizione per ragioni procedurali: secondo il giudice dell’opposizione, il diritto di proporla spetterebbe al solo interessato, ovvero alla persona che ha presentato l’istanza o a un suo procuratore speciale, e non anche al difensore privo di procura speciale. Avverso tale ordinanza il difensore ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo di un altro difensore iscritto all’albo dei cassazionisti, nominato quale sostituto processuale.
La Motivazione della Corte
Il ricorrente deduce violazione di legge quanto al ritenuto difetto di legittimazione del difensore a proporre l’opposizione, richiamando l’orientamento consolidato secondo cui all’opposizione ex art. 99 d.P.R. n. 115/2002 si applicano le disposizioni degli artt. 99 e 571, comma 3, cod. proc. pen., con conseguente potere di impugnazione autonomo del difensore. A sostegno richiama la sentenza delle Sezioni Unite n. 30181 del 24.05.2004.
La Corte muove dalla ricostruzione della disciplina. L’art. 99 d.P.R. n. 115/2002 prevede che l’interessato possa proporre ricorso avverso il provvedimento che respinge l’istanza di ammissione entro venti giorni, davanti al presidente del tribunale o della corte d’appello cui appartiene il magistrato che ha emesso il decreto di rigetto; il ricorso è notificato all’ufficio finanziario e il processo è quello speciale previsto per gli onorari di avvocato, con procedimento in composizione monocratica. Il riferimento normativo è oggi offerto dagli artt. 14 e 15 d.lgs. n. 150/2011, che hanno tipizzato i procedimenti di liquidazione degli onorari e quelli oppositivi al decreto di pagamento delle spese di giustizia, improntati alla sommarietà e all’assenza di formalità, con possibilità di atti di istruzione secondo regole non codificate nel rispetto del procedimento camerale.
La Corte richiama poi l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 30181 del 2004, secondo cui gli elementi di specialità del procedimento di ammissione consentono di qualificarlo come collaterale e accessorio rispetto al rapporto processuale principale, inteso a garantire la difesa nel giudizio penale di cognizione ordinaria. Da ciò le Sezioni Unite desumevano la necessità di coordinare il sub-procedimento, per le fasi non disciplinate, con la disciplina del processo penale e con i principi degli artt. 99, 571, comma 3, e 613 cod. proc. pen. in materia di impugnazioni, riconoscendo al difensore un diritto di impugnazione autonomo e parallelo rispetto a quello dell’interessato.
La Corte rileva che tale orientamento è rimasto consolidato anche nel mutato quadro normativo. Il richiamo al processo speciale per gli onorari di avvocato non esclude la natura accessoria del procedimento ex art. 99, comma 3, d.P.R. n. 115/2002, volto a garantire la difesa nel giudizio penale: ne deriva che il difensore è autonomamente legittimato a proporre opposizione avverso il decreto di inammissibilità o rigetto dell’istanza proposta in un procedimento penale. Il ricorso è pertanto fondato e il provvedimento impugnato è annullato senza rinvio, con trasmissione degli atti al Presidente della Corte di appello di Milano, competente a decidere sull’opposizione.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 99 c.p.p. – Estensione al difensore dei diritti dell'imputato
- Art. 571 c.p.p. – Impugnazione dell'imputato