Concordato sui motivi d’appello e limiti del ricorso per cassazione (Cass. pen. Sez. II n. 39 del 02.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza resa all’esito del concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis cod. proc. pen. è inammissibile quando censura la qualificazione giuridica del fatto. L’accordo delle parti sui punti concordati implica rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile d’ufficio, con la sola eccezione dell’irrogazione di una pena illegale. Il principio, elaborato con riferimento all’art. 599, comma 4, cod. proc. pen., resta applicabile al concordato introdotto dalla riforma, che ne costituisce la sostanziale riproposizione. È inoltre inammissibile, per genericità, il motivo che si limiti a rinviare genericamente al contenuto di atti processuali senza specificarne le ragioni, così impedendo l’autonoma individuazione delle questioni sollevate.

Il Fatto

La Corte di appello di Venezia, accogliendo la proposta di concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., riforma parzialmente la sentenza emessa all’esito di giudizio abbreviato dal GUP del Tribunale di Rovigo. Riduce il trattamento sanzionatorio e revoca le pene accessorie dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell’interdizione legale per la durata della pena. L’imputato era stato dichiarato colpevole di associazione per delinquere e di una serie di reati in materia di violazioni finanziarie ex d.lgs. n. 74/2000, commessi negli anni 2017, 2018 e 2019.

I difensori ricorrono per cassazione deducendo tre motivi: l’erronea qualificazione giuridica dei fatti di alcuni capi, che sarebbero riconducibili a fattispecie meno gravi, e due censure sull’illegalità della pena in relazione agli aumenti per la continuazione interna e per la continuazione, con violazione dei criteri indicati dalle Sezioni Unite n. 47127/2021.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto il primo motivo, che investe la qualificazione giuridica dei capi contestati, e lo dichiara inammissibile sotto un duplice profilo. Sul piano processuale rileva che la questione era stata sollevata in appello, ma all’udienza del 15 dicembre 2023 i difensori avevano rinunciato a tutti i motivi di appello ad eccezione di quello sul trattamento sanzionatorio.

Da qui il principio cardine: il concordato processuale non può essere unilateralmente abbandonato attraverso la riproposizione, con il ricorso per cassazione, di questioni che con lo stesso concordato siano state rinunciate. L’accordo sui punti concordati implica la rinuncia a ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile d’ufficio, con l’unica eccezione dell’irrogazione di una pena illegale. Nel percorso argomentativo la Corte richiama i precedenti delle Sezioni Unite n. 19415 del 27/10/2022, della Sez. II, ord. n. 50062 del 16/11/2023 e della Sez. VI n. 41254 del 04/07/2019, precisando che il principio, elaborato con riguardo all’art. 599, comma 4, cod. proc. pen., resta applicabile al nuovo strumento deflattivo.

Il motivo è poi inammissibile anche per genericità: il ricorso si limita a richiamare il contenuto di una consulenza contabile riversata in atti, senza spiegare per quali ragioni non sarebbe configurabile la violazione contestata e senza consentire l’autonoma individuazione delle questioni. Per dovere di completezza la Corte osserva che il vizio dedotto non è palesemente eccentrico rispetto ai capi di imputazione né frutto di errore manifesto, essendo la motivazione di primo grado compiuta e attenta alle doglianze difensive.

Quanto al secondo e al terzo motivo, esaminati congiuntamente, la Corte ne afferma l’inammissibilità per genericità e per carenza di interesse. La Corte di appello ha accolto la proposta di concordato negli esatti termini indicati dai difensori dell’odierno ricorrente; non emergono vizi della determinazione della pena che si siano trasfusi in illegalità della sanzione, non rientrante nei limiti edittali o diversa da quella prevista dalla legge. Il ricorrente non ha indicato quale pregiudizio gli deriverebbe dalla asserita mancanza di motivazione.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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