Patteggiamento, errore di qualificazione dedotto in modo generico è inammissibile (Cass. pen. Sez. VII n. 9369 del 06.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, il ricorso per cassazione che deduca l’erronea qualificazione giuridica del fatto, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., è ammissibile solo quando l’errore risulti manifesto e la qualificazione appaia, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione. Non è consentito il ricorso che, pur formalmente invocando un motivo consentito, si risolva in una formula vuota di contenuti, richiamando aspetti di fatto e probatori che non emergano con immediatezza dalla contestazione. Restano precluse le censure che esigano, per il loro esame, una premessa in fatto o un’integrazione interpretativa della contestazione.
Il Fatto
Il ricorrente propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui il GIP del Tribunale di Marsala gli ha applicato la pena richiesta ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. Deduce violazione di legge per erronea qualificazione giuridica del fatto, sostenendo che i fatti contestati in un capo di imputazione non avrebbero dovuto formare oggetto di autonoma contestazione di reato, ma costituire circostanza aggravante rispetto all’incolpazione di altro capo.
Il pubblico ministero e l’imputato, a far tempo dal 3 agosto 2017, possono proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento solo per i motivi tassativamente indicati dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall’art. 1, comma 62, della legge n. 103/2017. La questione attiene alla portata del motivo concernente l’erronea qualificazione giuridica del fatto.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile per cause che possono essere rilevate senza formalità ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. La modifica normativa, applicabile perché successiva richiesta di patteggiamento e impugnativa sono entrambe collocate dopo il 3 agosto 2017, ha circoscritto il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento ai soli motivi tassativamente indicati.
Al di là della mera enunciazione di un motivo formalmente consentito, la censura di erronea qualificazione risulta inconsistente e si risolve in una formula vuota di contenuti. Non sono in alcun modo evidenziati gli elementi di fatto giustificativi di un diverso inquadramento giuridico, né indicato l’inquadramento ritenuto corretto.
La Corte richiama il proprio consolidato orientamento. L’erroneità della qualificazione giuridica meramente enunciata scherma la richiesta di una sentenza di proscioglimento parimenti immotivata, eludendo i limiti normativi (Sez. VI, ord. n. 2721 dell’8.1.2018). La possibilità di ricorrere è limitata ai casi in cui la qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al capo di imputazione, dovendosi escludere l’ammissibilità dell’impugnazione che richiami, quale passaggio logico necessario, aspetti in fatto e probatori non emergenti con immediatezza dalla contestazione (Sez. VI, ord. n. 3108 dell’8.1.2018; Sez. VII, ord. n. 39600 del 10.9.2015).
È del pari affermato che la denuncia dell’erronea qualificazione è ammissibile nei soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità degli errori valutativi che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato (Sez. I, n. 15553 del 20.03.2018). Deve essere esclusa ogni volta che la diversa qualificazione presenti margini di opinabilità, perché altrimenti l’accordo sulla pena si trasformerebbe in un accordo sui reati (Sez. III, n. 34902 del 24.6.2015).
Nel caso di specie i dati di fatto, chiaramente descritti nel capo di imputazione, corrispondono alle fattispecie contestate, in relazione alle quali le parti hanno liberamente raggiunto l’accordo, ratificato dal giudice previa verifica del corretto inquadramento giuridico. Non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13.6.2000), il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 444 c.p.p. – Applicazione della pena su richiesta
- Art. 448 c.p.p. – Provvedimenti del giudice
- Art. 610 c.p.p. – Atti preliminari