Durata sospensione patente segue art 218 codice della strada (Cass. pen. Sez. IV n. 2044 del 17.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
La durata della sospensione della patente di guida, applicata dal giudice come sanzione amministrativa accessoria ai sensi dell’art. 222 cod. strada in caso di reato ex art. 589-bis cod. pen., non si determina con i criteri dell’art. 133 cod. pen., ma con i parametri propri dell’art. 218, comma 2, C.d.S., ossia l’entità del danno apportato, la gravità della violazione commessa e il pericolo che l’ulteriore circolazione potrebbe cagionare. Ne consegue che le motivazioni sulla misura della sanzione penale e su quella della sanzione amministrativa accessoria restano tra loro autonome. Il giudice di merito può dar conto dell’impiego dei criteri di legge con il richiamo alla gravità della violazione e alla congruità della sanzione, ma è tenuta una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito quando la durata della sanzione superi la misura media di quella edittale.

Il Fatto

Il Tribunale di Catania, con sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen., ha condannato l’imputato alla pena di due anni di reclusione, applicando la sospensione della patente di guida per due anni e otto mesi in relazione al reato di cui all’art. 589-bis cod. pen..

L’imputato ricorre per Cassazione deducendo vizio di motivazione e violazione di legge in ordine all’eccessiva durata della sanzione amministrativa accessoria. Il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

La Motivazione della Corte

La Corte ritiene il ricorso fondato. Il giudice di merito ha determinato la durata della sospensione tenendo conto della tipologia del sinistro, delle circostanze in cui esso è avvenuto e del grado della colpa. Si tratta di criteri estranei al parametro legale.

La motivazione, infatti, non considera gli elementi di cui all’art. 218, comma 2, C.d.S., che impone di commisurare il periodo di sospensione, nei limiti minimo e massimo, all’entità del danno apportato, alla gravità della violazione commessa e al pericolo che l’ulteriore circolazione potrebbe cagionare.

La Corte richiama il principio già affermato secondo cui, nei casi di applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente ex art. 222 cod. strada, la durata va determinata non in base ai criteri dell’art. 133 cod. pen., ma in base ai diversi parametri dell’art. 218, comma 2, C.d.S., con la conseguenza che le motivazioni relative alla misura della sanzione penale e a quella amministrativa restano autonome (Sez. IV n. 4740 del 2020; Sez. IV n. 55130 del 2017).

La Corte rileva inoltre che la sanzione non è stata contenuta nei limiti del medio edittale. In materia di sanzioni accessorie è consolidato il principio per cui la graduazione rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale può limitarsi a dar conto dell’impiego dei criteri di legge con il richiamo alla gravità della violazione e alla congruità della sanzione irrogata; è invece necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito quando la durata superi la misura media di quella edittale (Sez. IV n. 21574 del 2014; Sez. V n. 24023 del 2020).

Nel caso concreto la motivazione sulla determinazione della durata è carente e non tiene conto dei parametri indicati. Si impone pertanto l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Catania, in diversa persona fisica.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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