Inammissibile l’appello sulla dipendenza da causa di servizio (Corte dei Conti Sez. II App. n. 8 del 09.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nei giudizi in materia di pensione l’appello è consentito per soli motivi di diritto, giacché costituisce questione di fatto, non controvertibile in secondo grado, quella relativa alla dipendenza di infermità, lesioni o morte da causa di servizio o di guerra, nonché quella relativa alla classifica o all’aggravamento di infermità o lesioni, ai sensi dell’art. 1, comma 5, del d.l. n. 453/1993, come sostituito dall’art. 1 del d.l. n. 543/1996. La valutazione della motivazione resta comunque sindacabile nei limiti della violazione di legge, risultando inammissibile l’appello che, sotto veste di censura motivazionale, tenda in realtà a provocare un riesame del fatto. Costituiscono violazioni di legge la radicale mancanza di motivazione e la motivazione solo apparente, in quanto costituita da argomentazioni inidonee a rivelare la ratio decidendi perché tra loro inconciliabili, perplesse e obiettivamente incomprensibili. Il servizio, per operare quale fattore concausale, deve rivestire nella sequenza eziologica un ruolo qualitativamente o quantitativamente tale che, senza di esso, l’infermità non sarebbe insorta o non si sarebbe aggravata, non essendo sufficiente una mera occasionalità.
Il Fatto
Il ricorrente, già arruolato in Marina Militare dal marzo 1999 al febbraio 2004, ha chiesto il riconoscimento del trattamento pensionistico di privilegio tabellare per la patologia consistente in ipoacusia bilaterale alle frequenze medio-alte, ascritta all’ottava categoria della tabella A. La domanda era stata negata dal Comitato di Verifica per le cause di servizio e, poi, dal Ministero della Difesa. Il militare ha dedotto di avere contratto l’infermità durante il servizio, per l’esposizione a prolungate perfrigerazioni, repentini sbalzi termici, attività su gommone e partecipazione a operazioni di brillamento di mine inesplose.
La Sezione giurisdizionale per la Puglia ha respinto il ricorso con sentenza n. 106/2017, poi annullata con rinvio dalla Sez. II n. 329/2019 per motivazione apparente. Riassunta la causa, il giudice di primo grado ha nuovamente respinto la domanda con la sentenza n. 314 del 22.9.2020, escludendo la dipendenza da causa di servizio per difetto di prova di fatti specifici e concreti. Da qui l’appello.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha dichiarato l’appello inammissibile, muovendo dal riparto di competenze tra primo e secondo grado. L’art. 1, comma 5, del d.l. n. 453/1993, nel testo sostituito dall’art. 1 del d.l. n. 543/1996, qualifica come questione di fatto la dipendenza da causa di servizio e la classifica delle infermità: ne deriva che tali profili non sono riesaminabili in appello, salvo il controllo sui soli motivi di diritto.
La Corte ha poi delimitato l’ambito del sindacato sulla motivazione. Ricordate le SS.RR. n. 10/QM/2000 e l’ordinanza n. 84/2003 della Corte costituzionale, ha ribadito che è ammesso il controllo sull’omissione assoluta o sulla mera apparenza della motivazione, oltre che sulla sua coerenza sotto il profilo dell’illogicità manifesta e della irriducibile contraddittorietà, secondo il principio espresso dalle Sezioni Unite n. 19881 del 2014. Escluso, invece, ogni sindacato sulla sufficienza del percorso argomentativo.
Applicando tali criteri, la Sezione ha escluso ogni vizio della sentenza impugnata. Il giudice di prime cure ha reso una motivazione ampia e non dissimulata, esaminando la documentazione e la perizia di parte e rilevando che il ricorrente non aveva allegato né provato circostanze di servizio idonee, in termini non generici o meramente presuntivi, a porsi come efficienti e determinanti nell’insorgenza dell’infermità. La doglianza dell’appellante, che pretendeva di valorizzare un evento “eccezionale”, è stata respinta: non si richiede un fatto straordinario, ma occorre comunque la relazione causale o concausale con il servizio ai sensi dell’art. 64 d.p.r. n. 1092/1973.
Sul punto la Corte ha richiamato la propria giurisprudenza (Sez. II n. 296/2023): il servizio assume rilievo concausale solo se integra un rischio specifico, ossia incide in maniera specifica e determinante, non bastando un rischio generico di mera occasionalità. L’attività di brillamento non risultava documentata nella frequenza e nell’intensità, né emergeva tra le specifiche attività di impiego; il contesto ambientale di servizio non presentava condizioni estranee o diverse da quelle ordinarie.
Quanto al mancato esperimento della c.t.u., la Sezione ha confermato che si tratta di scelta rimessa al potere discrezionale del giudice, il quale deve motivare il rigetto dell’istanza, ma può omettere l’accertamento tecnico quando i problemi siano risolvibili sulla base di corretti criteri (Cass. Sez. L. n. 4927/2004; Sez. I n. 17399/2015), non potendo la consulenza supplire all’onere della prova della parte (Sez. II n. 445/2011). Il primo giudice aveva chiarito come l’accertamento medico-legale non avrebbe consentito di provare la dipendenza. Spese compensate ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.