Appello inammissibile per motivi generici sui reati edilizi (Cass. pen. Sez. III n. 41647 del 30.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’appello è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata. L’onere di specificità a carico dell’impugnante è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato. Ai fini della valutazione dell’ammissibilità, non è sufficiente contestare il punto della pronuncia di cui si chiede la riforma: occorre indicare le ragioni di fatto o di diritto per cui non se ne condivide la valutazione. La declaratoria di inammissibilità dell’appello generico è immune da censure quando l’appellante non si confronta con le pertinenti considerazioni della sentenza di primo grado.

Il Fatto

La Corte di appello aveva dichiarato inammissibile, perché generico, l’appello proposto nell’interesse dell’imputato avverso la sentenza con cui il Tribunale lo aveva condannato per i reati di cui agli art. 44, comma 1, lettera b, del d.P.R. n. 380 del 2001 e art. 95 del d.P.R. n. 380 del 2001, con ordine di demolizione del manufatto abusivo. L’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l’inosservanza degli art. 581 e 591 cod. proc. pen. e sostenendo che l’atto di appello era specifico, avendo indicato i capi e i punti della decisione impugnata con adeguata esposizione dei motivi.

Con memoria difensiva l’imputato ha chiesto in via preliminare la sospensione del procedimento ai sensi dell’art. 45, comma 1, del d.P.R. n. 380 del 2001, per l’avvenuta presentazione al Comune di un progetto per il rilascio del permesso in sanatoria, e nel merito ha insistito nell’accoglimento del ricorso.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è infondato. La Corte di cassazione ricostruisce anzitutto il contenuto dell’atto di appello, compendiato in un’unica pagina, con cui la difesa aveva censurato sia l’affermazione della penale responsabilità, sia il trattamento sanzionatorio. Sotto il primo profilo era stato sostenuto che le opere rientravano tra quelle edificabili con la semplice presentazione di una c.i.l.a. e che non era ravvisabile l’elemento soggettivo; sotto il secondo era stata contestata una pena di molto superiore al minimo edittale.

La Corte territoriale, nel dichiarare inammissibile l’appello, aveva rimarcato la genericità dell’impugnazione rispetto a entrambi i profili, non risultando enunciate le prove di cui si eccepiva l’erronea valutazione e non essendo indicate in termini adeguatamente specifici le ragioni di fatto e di diritto. Il Collegio ritiene che tale impostazione non presenti vizi di legittimità, ponendosi nel solco tracciato dalle Sezioni Unite n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Rv. 268822, secondo cui l’appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità quando non sono esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni della decisione impugnata.

Sulla scia di tale percorso ermeneutico, la Corte richiama Sez. 4, n. 36154 del 12/09/2024, Rv. 287205 e Sez. 3, n. 12727 del 21/02/2019, Rv. 275841, precisando che il ricorrente non può limitarsi a contestare il punto della pronuncia di cui chiede la riforma, ma deve indicare le ragioni di fatto o di diritto per cui non ne condivide la valutazione. Nel caso di specie, la sentenza di primo grado aveva adeguatamente esposto le ragioni del giudizio di colpevolezza, valorizzando gli esiti degli accertamenti della P.G. e del tecnico comunale, da cui era emerso che le opere erano difformi da quelle asseverate nella C.I.L.A. e richiedevano, per la loro consistente entità, il permesso di costruire e l’autorizzazione sismica, insistendo in un territorio a elevato rischio sismico.

Quanto all’elemento soggettivo, lo stesso è stato ritenuto sussistente almeno sotto il profilo della colpa, stante la condotta negligente. In ordine al trattamento sanzionatorio, il riconoscimento delle attenuanti generiche e la continuazione tra le due contravvenzioni avevano giustificato una pena finale ben inferiore al medio edittale del reato più grave. L’appellante non si era confrontato con tali considerazioni, per cui la declaratoria di inammissibilità appare immune da censure.

La richiesta di sospensione del procedimento ex art. 45, comma 1, del d.P.R. n. 380 del 2001 non è meritevole di accoglimento, sia per la tardività dell’istanza, trasmessa solo cinque giorni prima dell’udienza di legittimità, sia perché non vi è piena sovrapponibilità tra l’opera abusiva contestata nel giudizio penale e quella descritta nella domanda di permesso in sanatoria. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna del ricorrente alle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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