Sospensione condizionale e percorsi di recupero: correggibile l’omessa statuizione obbligatoria (Cass. pen. Sez. V n. 41641 del 29.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nei casi previsti dall’art. 165, comma quinto, cod. pen., la concessione della sospensione condizionale della pena è necessariamente subordinata alla partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero dei condannati per i reati ivi indicati. Non occorre il consenso dell’imputato a tale partecipazione, trattandosi di condizione obbligatoria per legge implicitamente accettata con la richiesta di patteggiamento. Il giudice che ometta la statuizione può integrarla d’ufficio e, se l’intervento ha carattere meramente esecutivo, obbligatorio e a contenuto predeterminato, è ammissibile la correzione di errore materiale ai sensi dell’art. 130 cod. proc. pen., anche dopo il passaggio in giudicato della sentenza.

Il Fatto

Con sentenza del 18 luglio 2024 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ivrea applicava, su richiesta delle parti, la pena di un anno di reclusione, condizionalmente sospesa, per i reati di atti persecutori e lesioni personali. Con successiva ordinanza del 16 dicembre 2024 il medesimo giudice procedeva alla correzione di errore materiale, subordinando la sospensione condizionale agli obblighi di partecipazione a specifici corsi di recupero presso enti o associazioni qualificate.

Avverso tale provvedimento l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo l’erronea applicazione degli artt. 130, 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 165, comma quinto, cod. pen.: le parti non avevano subordinato il beneficio agli obblighi di cui alla citata norma, sicché il giudice avrebbe dovuto rigettare il patteggiamento o integrare d’ufficio il dispositivo, mai procedere alla correzione dopo il passaggio in giudicato.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte muove dalla ricostruzione dei rapporti tra base negoziale del rito e potere decisionale del giudice, richiamando le Sezioni Unite n. 21369 del 2019, n. 20 del 2000 e n. 8488 del 1998. Il perimetro decisionale è definito dall’accordo delle parti, ma residuano spazi cognitivi autonomi per i contenuti estranei, per natura o per volontà di legge, alla struttura negoziale del rito.

Il patteggiamento non si esaurisce nella retribuzione premiale, ma implica la prevedibilità concreta della decisione. Il divieto di ultra-petizione, posto a fondamento dell’esclusione del potere del giudice di integrare il patto nell’esercizio di mere facoltà, non opera quando la statuizione è imposta dalla legge. Le Sezioni Unite Boccardo n. 23400 del 2022 hanno chiarito che il giudice può adottarla anche prescindendo dalla volontà delle parti, a condizione che il contenuto sia predeterminato dalla legge: solo allora il silenzio delle parti vale come implicita adesione, perché esse erano in grado di prevederne l’integrale contenuto.

L’art. 165, comma quinto, cod. pen., introdotto dall’art. 6 legge n. 69 del 2019 e poi modificato, prevede che nei casi di condanna per i delitti ivi indicati — tra cui l’art. 612-bis cod. pen. — la sospensione condizionale sia sempre subordinata alla partecipazione, con cadenza almeno bisettimanale, a percorsi di recupero. La ratio risiede nella prevenzione del rischio di recidiva e nella scelta di vincolare il giudice, in deroga alla discrezionalità dell’art. 165, comma primo, cod. pen., in coerenza con gli obblighi derivanti dalla Convenzione di Istanbul dell’11 maggio 2011.

La Corte richiama poi la Sez. VI n. 30720 del 2024, che ha escluso il vizio di mancanza di correlazione tra richiesta e sentenza quando il giudice subordini d’ufficio il beneficio ai percorsi di recupero: l’applicazione della condizione è effetto di un automatismo normativo, non richiede mediazione giudiziale ed è implicitamente accettata dall’imputato con la richiesta.

Quanto al rimedio, il procedimento di correzione è ammissibile quando l’intervento si presenti come mera operazione tecnico-esecutiva, meccanica, obbligatoria e consequenziale, ancorata a presupposti oggettivi e a contenuto predeterminato, senza scelte discrezionali. L’omissione di una statuizione obbligatoria di natura accessoria non genera nullità e non attiene a una componente essenziale dell’atto, come confermato da Sez. V n. 50006 del 2016, Sez. IV n. 5805 del 2021 e Sez. V n. 36037 del 2022. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna alle spese processuali e disposizione di oscuramento ex art. 52 d.lgs. n. 196/2003.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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