Minore gravità esclusa se la vittima è costretta a produrre materiale pedopornografico (Cass. pen. Sez. III n. 41646 del 30.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’attenuante del fatto di minore gravità di cui all’art. 609-bis, terzo comma, cod. pen. non risponde a esigenze di adeguamento del fatto alla consapevolezza del reo, ma concerne la minore lesività in concreto del fatto rispetto al bene giuridico tutelato. Ai fini del suo riconoscimento occorre una valutazione globale fondata sui soli elementi dell’art. 133, primo comma, cod. pen., e non anche su quelli del secondo comma, utilizzabili solo per la commisurazione della pena. Per il diniego è sufficiente la presenza di anche un solo indice di conclamata gravità. Integra la violenza sessuale la condotta che, mediante minaccia, costringa la persona offesa a compiere atti sessuali su sé stessa e a riprenderli, anche in assenza di contatto fisico e di compresenza dell’agente.
Il Fatto
Il Tribunale aveva riconosciuto l’imputato colpevole del delitto di cui agli artt. 81 cpv., 609-bis, 609-septies, comma 4, nn. 1) e 4), cod. pen., ritenendo assorbito il reato di cui all’art. 610 cod. pen., e lo aveva condannato a cinque anni di reclusione con le pene accessorie di cui all’art. 609-nonies cod. pen. La condotta consisteva nell’avere costretto la minore, con la minaccia di divulgare immagini intime, a compiere atti sessuali su sé stessa, riprendendosi e inviando i file.
La Corte d’appello confermava l’an della responsabilità, ma riconosceva l’attenuante dei casi di minore gravità in prevalenza sulle attenuanti generiche e sulla contestata recidiva, rideterminando la pena e revocando l’interdizione perpetua dai pubblici uffici; disponeva inoltre la trasmissione degli atti al pubblico ministero per la possibile configurazione dell’art. 600-ter, comma 1, cod. pen. Ricorrevano per cassazione il Procuratore generale presso la Corte d’appello e la difesa dell’imputato.
La Motivazione della Corte
Il ricorso del Procuratore generale è fondato. La Corte territoriale ha ritenuto erroneamente applicabile l’attenuante della minore gravità, valorizzando la probabile volontarietà iniziale di taluni invii per distinguerli dalle condotte successive. Il ragionamento non regge: l’attenuante non attiene alla consapevolezza del reo, ma alla minore lesività del fatto.
Nella valutazione globale rilevano la qualità dell’atto, il grado di coartazione, le condizioni fisiche e mentali della vittima, le sue caratteristiche psicologiche in relazione all’età, l’entità della compressione della libertà sessuale e il danno anche psichico. Per il diniego è sufficiente un solo elemento di conclamata gravità. Nel caso concreto ne sussistono plurimi: la minore età, le minacce esplicite, la coartazione a compiere e riprendere atti sessuali e la reiterazione delle violenze.
La Corte rileva poi l’intrinseca contraddizione tra la qualificazione del fatto come di minore gravità e la trasmissione degli atti per la possibile configurabilità dell’art. 600-ter, comma 1, cod. pen., costruito dalle Sezioni Unite n. 4616 del 2021 come reato di danno, con valorizzazione della nozione di utilizzazione del minore e irrilevanza del consenso.
Quanto ai motivi della difesa, il reato di violenza sessuale può configurarsi anche senza contatto fisico, quando sia lesa la capacità di autodeterminazione della vittima costretta mediante minaccia a compiere atti sessuali su sé stessa. Il dolo generico richiede solo la coscienza e volontà dell’atto invasivo della libertà sessuale, non il fine concupiscente. Non è necessaria la contestualità tra condotta e atto sessuale, essendo sufficiente il nesso di causa-effetto.
Anche il secondo motivo è inammissibile: le dichiarazioni della persona offesa possono fondare da sole l’affermazione di responsabilità, previo rigoroso vaglio di credibilità, sindacabile in cassazione solo per manifeste contraddizioni. La sentenza è annullata con rinvio alla Corte d’appello di Firenze limitatamente all’attenuante e al correlato trattamento accessorio; il ricorso dell’imputato è inammissibile, con condanna alle spese e alla Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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