Inammissibile l’appello avverso l’obiter dictum sulla risarcibilità a valle (C.G.A.R.S. n. 490 del 13.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile per carenza di interesse l’appello che censuri un’affermazione contenuta nella sentenza impugnata a titolo di mero obiter dictum, priva di relazione diretta con la ratio decidendi e non suscettibile di trasformarsi in giudicato. L’obiter dictum, costituendo divagazione argomentativa estranea al decisum, non lede attualmente la sfera giuridica dell’amministrazione appellante. Ne consegue che non sussiste alcuna preclusione, derivante dalla sentenza appellata, in capo all’amministrazione di eccepire, nei successivi gradi o in autonomo giudizio, la decadenza ai sensi dell’art. 30, comma 2, c.p.a.
Il Fatto
L’Azienda Ospedaliera ha proposto appello avverso la sentenza del TAR Sicilia che aveva dichiarato improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso introduttivo di un avvocato e il ricorso incidentale di una controinteressata. Il primo giudice aveva rilevato che l’incarico annuale di dirigente avvocato oggetto della selezione, affidato per contratto a una terza aspirante, era giunto a scadenza.
L’appellante ha dedotto l’errore del TAR nell’aver ritenuto che, nonostante l’omessa formulazione della domanda di accertamento ex art. 34, comma 3, c.p.a., il ricorrente avrebbe potuto proporre successivamente l’azione risarcitoria entro il termine dell’art. 30, comma 5, c.p.a., prospettando profili ulteriori di illegittimità. Secondo l’amministrazione, tale affermazione avrebbe precluso l’eccezione di decadenza nel futuro giudizio risarcitorio.
La Motivazione della Corte
Il collegio ha dichiarato l’appello inammissibile per carenza di interesse. La parte di sentenza censurata — relativa alla possibilità di proporre autonomamente la domanda risarcitoria e di articolare profili ulteriori di illegittimità — costituisce un mero obiter dictum, non idoneo a ledere attualmente la sfera giuridica dell’amministrazione.
Il C.G.A.R.S. ha argomentato che l’affermazione non è suscettibile di trasformarsi in giudicato, non assumendo rilievo nel contenuto sostanziale del decisum né nell’iter logico che ha condotto alla dichiarazione di improcedibilità. La motivazione della sentenza impugnata trova il proprio percorso argomentativo nella scadenza dell’incarico e nel corollario che il ricorrente non avrebbe tratto vantaggio dall’eventuale annullamento.
La Corte ha richiamato la nozione consolidata di obiter dictum: affermazione che va oltre la ratio del caso concreto e, non avendo relazione diretta con i fatti di causa, non ha rilievo decisorio. Ha distinto tale figura dalle sentenze della Corte costituzionale, nelle quali l’obiter svolge funzione orientativa sul piano della nomofilassi.
Il collegio ha quindi qualificato come sovrabbondanti, oltre che non condivisibili, le parti della sentenza gravata relative alla posposizione dell’azione risarcitoria e ai profili ulteriori di illegittimità. Poiché la censura non incide sulla ratio decidendi, la sentenza impugnata resta fondata su di essa. Ne deriva che non sussiste alcuna preclusione per l’amministrazione di eccepire la decadenza ex art. 30, comma 2, c.p.a. nell’eventuale successivo giudizio risarcitorio. Le spese del grado sono state compensate tra le parti costituite.
Nota della Redazione
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