Astreinte negata al debitore pubblico per crisi della finanza pubblica (TAR Veneto n. 1075 del 12.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo può rifiutare la condanna della pubblica amministrazione inadempiente al pagamento della penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. L’istituto non è astrattamente precluso nei confronti del debitore pubblico, ma la sua applicazione richiede una verifica concreta dei presupposti e un esercizio discrezionale nella graduazione dell’importo. La crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico costituiscono fatti notori, valutabili come ragioni ostative ai sensi dell’art. 115 c.p.c., idonee a giustificare il diniego della misura. Resta fermo l’obbligo dell’amministrazione di dare esecuzione al giudicato, con nomina del commissario ad acta in caso di perdurante inadempimento.

Il Fatto

Il ricorrente aveva ottenuto dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Venezia una sentenza di condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento di differenze retributive e stipendiali, liquidate in € 5.181,96, oltre rivalutazione e interessi. La pronuncia, corretta con successivo provvedimento, era stata notificata in copia conforme ai fini dell’esecuzione forzata.

Poiché l’amministrazione non aveva spontaneamente eseguito il titolo, l’interessato ha proposto ricorso per l’ottemperanza davanti al TAR Veneto, chiedendo il pagamento della somma e la condanna dell’amministrazione alla penalità di mora. Il Ministero, regolarmente notificato, non si è costituito.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Collegio ha verificato la sussistenza delle condizioni dell’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. e dell’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997. Il titolo era passato in giudicato ed era stato notificato all’amministrazione, sicché il ricorso era ammissibile.

Nel merito, non essendo contestato l’inadempimento, il TAR ha accolto la domanda di esecuzione del giudicato, condannando l’amministrazione alla liquidazione e corresponsione delle somme dovute. Ha quindi nominato commissario ad acta il Direttore generale competente, con facoltà di subdelega, prevedendo un ulteriore termine di sessanta giorni. Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura debitrice, non è stato liquidato alcun compenso commissariale.

La parte più rilevante riguarda la domanda di astreinte. Il Collegio richiama Cons. St., A.P., n. 15/2014, secondo cui non esistono preclusioni astratte all’applicazione dell’istituto verso la P.A., ma le peculiari condizioni del debitore pubblico e l’esigenza di evitare sanzioni troppo afflittive vanno valutate in concreto. Spetta al giudice dell’ottemperanza, con ampio potere discrezionale, stabilire se le circostanze addotte dall’ente neghino la sanzione o ne mitighino l’importo.

Il TAR ha ritenuto che, nella specie, la crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico integrino ragioni ostative idonee a giustificare il diniego della penalità. Tali circostanze assumono rilievo come fatti notori ex art. 115 c.p.c. La domanda di astreinte è stata quindi rigettata, con condanna dell’amministrazione alle spese di lite, distratte a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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