Rinnovo del permesso di soggiorno e contraddittorietà del diniego per irreperibilità (TAR Piemonte n. 1233 del 01.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
È illegittimo il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato fondato sull’asserita irreperibilità del richiedente all’ultimo domicilio noto, quando il provvedimento sia stato notificato in mani proprie dell’interessata e quando l’amministrazione avrebbe potuto individuare il domicilio effettivo dalla documentazione lavorativa già acquisita. L’art. 1, comma 2-bis, della legge n. 241 del 1990 impone alla pubblica amministrazione il rispetto dei principi di collaborazione e buona fede, il cui vulnus si manifesta nella contraddittorietà tra l’interlocuzione procedimentale avviata e l’improvvisa reiezione dell’istanza. Il diniego incentrato su una condizione di irreperibilità smentita dalla stessa notificazione è affetto da eccesso di potere per contraddittorietà tra presupposti e dispositivo.
Il Fatto
La ricorrente, cittadina straniera presente in Italia dal 2002 e impiegata come collaboratrice domestica in regime di convivenza, ha presentato il 21 marzo 2024 la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato. Nel preavviso di diniego del 6 novembre 2024 la Questura ha chiesto integrazioni documentali, cui l’interessata ha dato riscontro producendo la comunicazione all’INPS, dalla quale risultava il domicilio presso l’abitazione del datore di lavoro, con vitto e alloggio.
Dopo un lungo scambio telematico tra l’ottobre e il dicembre 2025, l’amministrazione ha fissato un appuntamento per il 29 dicembre 2025 per l’acquisizione delle fototessere e dei dati biometrici. In quella stessa sede il Questore ha notificato il diniego, motivato dall’irreperibilità della richiedente all’ultimo domicilio noto e dalla conseguente impossibilità di completare l’istruttoria. L’istanza di riesame è rimasta senza riscontro. La ricorrente ha impugnato il provvedimento davanti al TAR Piemonte, che in via cautelare ne ha sospeso gli effetti con ordinanza n. 135 del 25 marzo 2026.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha esaminato prioritariamente il secondo motivo di ricorso, ritenendolo assorbente rispetto al primo, incentrato su vizi meramente formali. La censura riguarda il fondamento del diniego, individuato nell’irreperibilità della straniera e nella conseguente impossibilità di procedere all’acquisizione dei dati biometrici.
Il TAR rileva che l’amministrazione avrebbe potuto agevolmente individuare il domicilio della ricorrente nella documentazione già in proprio possesso. Il contratto di lavoro allegato all’istanza indicava l’abitazione di Collegno e la comunicazione INPS prodotta a riscontro del preavviso specificava che la lavoratrice svolgeva servizio continuato di assistenza in regime di convivenza. Una completa disamina di tali atti avrebbe dovuto indurre l’ufficio ad avvedersi dell’errore commesso nel ritenere la straniera irreperibile.
Il Collegio valorizza inoltre l’interlocuzione intercorsa tra le parti nel trimestre anteriore al diniego: la ricorrente aveva contattato l’ufficio con diverse comunicazioni PEC e l’amministrazione aveva risposto indicando le modalità di integrazione, fino a fissare l’appuntamento allo sportello. Si configura pertanto una evidente contraddittorietà tra le ragioni del rigetto e i rapporti intercorsi tra l’istante e l’amministrazione tra il 31 ottobre e il 29 dicembre 2025.
Alla contraddittorietà si aggiunge un elemento dirimente: il provvedimento è stato notificato in mani proprie dell’interessata, circostanza che esclude in radice la ritenuta condizione di irreperibilità. Il TAR richiama sul punto Cons. Stato, Sez. III, 16 gennaio 2025, n. 333. Il Collegio ribadisce infine che l’art. 1, comma 2-bis, della legge n. 241 del 1990 impone il rispetto dei principi di collaborazione e buona fede nei rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione, principi disattesi dall’improvvisa reiezione dell’istanza.
Il ricorso è quindi accolto e il provvedimento annullato, fermo restando il potere-dovere dell’amministrazione di procedere alla riedizione dell’azione amministrativa. Le spese processuali sono poste a carico della parte soccombente e liquidate in complessivi euro 2.000, oltre accessori di legge.
Nota della Redazione
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