Vincolo a servizi collettivi non espropriativo se realizzabile dal privato (TAR Emilia-Romagna n. 485 del 11.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il vincolo urbanistico di destinazione a servizi collettivi ha natura conformativa e non espropriativa quando incide in modo omogeneo su una pluralità di immobili, ammette una pluralità di destinazioni e non riserva l’edificazione alla sola iniziativa pubblica. La distinzione tra vincolo conformativo e vincolo sostanzialmente espropriativo non dipende dal tipo di strumento urbanistico, ma dagli effetti concreti dell’atto di pianificazione. Il vincolo è conformativo se preserva il valore di scambio dell’area e consente al privato di realizzare e sfruttare economicamente l’opera, anche mediante convenzionamento. L’assenza di previsioni nel P.O.C. non è sintomo di vincolo espropriativo indiretto quando la realizzazione dei servizi attiene ad ambiti urbani consolidati e non a nuovi insediamenti o riqualificazioni.

Il Fatto

I ricorrenti, proprietari di aree nel centro urbano di un Comune, hanno chiesto l’annullamento della nota con cui il Settore Servizi alla Città e al Territorio ha negato la corresponsione dell’indennità ex art. 39 del d.P.R. n. 327 del 2001, qualificando la destinazione urbanistica delle aree come vincolo conformativo e non espropriativo. Hanno inoltre impugnato la variante al PSC che avrebbe reiterato il vincolo.

I ricorrenti lamentavano che la destinazione all’edilizia scolastica perdurasse da decenni, con progressivo svuotamento del diritto di proprietà, senza che l’Amministrazione completasse il programma espropriativo. Il Comune si è costituito eccependo il difetto di giurisdizione, la tardività del ricorso e l’infondatezza nel merito.

La Motivazione della Corte

Sul difetto di giurisdizione, il Collegio rileva che la domanda attiene all’annullamento di determinazioni espressione di pubblico potere. L’annullamento delle previsioni dello strumento urbanistico appartiene pacificamente al giudice amministrativo e il giudice ordinario ha ritenuto la questione pregiudiziale, sospendendo il giudizio sull’indennità ai sensi dell’art. 295 c.p.c. La giurisdizione spetta quindi al giudice amministrativo.

Sulla questione dirimente della natura del vincolo, il Collegio richiama l’orientamento per cui la distinzione tra vincoli conformativi ed espropriativi non discende dallo strumento urbanistico, ma va operata in relazione agli effetti dell’atto di pianificazione. Il vincolo conformativo incide su una generalità di beni in funzione della destinazione dell’intera zona; quello espropriativo riserva all’autorità pubblica l’edificazione in una specifica area.

Il Collegio applica il criterio del triplice ordine di presupposti: imposizione a titolo particolare su beni determinati, incompatibilità della realizzazione dell’opera con la proprietà privata, inedificabilità con svuotamento del contenuto del diritto. Nel caso concreto nessuno dei presupposti ricorre: il vincolo riguarda una pluralità di immobili, la destinazione preserva il valore di scambio e non comporta inedificabilità assoluta.

Le norme del PSC e del RUE ammettono una pluralità di destinazioni oltre l’edilizia scolastica e consentono l’attuazione da parte dei proprietari previa approvazione del progetto e della convenzione. Il privato conserva quindi la facoltà di sfruttamento economico delle aree. Quanto alla mancanza del P.O.C., il Collegio osserva che le previsioni convenzionate attengono a dotazioni di livello locale da realizzare negli ambiti urbani consolidati, non a nuovi insediamenti. Il convenzionamento è quindi possibile e non si configura alcun vincolo sostanzialmente espropriativo. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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