Continuazione esecutiva e reato satellite giudicato con rito abbreviato (Cass. pen. Sez. I n. 1945 del 16.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, qualora il giudizio relativo al reato satellite sia stato celebrato con le forme del rito abbreviato, l’aumento di pena inflitto in applicazione dell’art. 81, secondo comma, cod. pen. è soggetto alla riduzione premiale di cui all’art. 442 cod. proc. pen. Il giudice dell’esecuzione deve quindi specificare nel provvedimento di avere tenuto conto di tale riduzione. Questa, essendo aritmeticamente predeterminata, non richiede alcuna motivazione in ordine alla sua quantificazione. L’omessa indicazione determina un deficit motivazionale che vizia l’ordinanza e ne impone l’annullamento con rinvio.

Il Fatto

La Corte di appello di Milano, con ordinanza del 26 settembre 2024, accoglieva l’istanza proposta dal condannato ai sensi degli artt. 81, secondo comma, cod. pen. e 671 cod. proc. pen., riconoscendo il vincolo della continuazione tra i reati giudicati da due sentenze di merito e applicando la pena di sei anni, sei mesi di reclusione e 15.000,00 euro di multa.

Il reato ritenuto più grave era stato giudicato dalla stessa Corte di appello di Milano; il reato satellite, oggetto dell’aumento a titolo di continuazione, era stato giudicato dalla Corte di appello di Venezia con le forme del rito abbreviato. Il condannato ricorreva per cassazione lamentando violazione di legge e vizio di motivazione: il giudice dell’esecuzione non aveva chiarito se, nel determinare l’aumento, avesse considerato che il procedimento sul reato satellite si era concluso con rito abbreviato.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è fondato. La Sezione I ripercorre l’ordinanza impugnata e rileva come la Corte territoriale, nel disporre l’aumento di pena per la continuazione, non abbia tenuto conto della circostanza che il giudizio sul reato satellite era stato celebrato con il rito abbreviato.

Il Collegio enuncia la regola: in tali ipotesi l’aumento inflitto ai sensi dell’art. 81, secondo comma, cod. pen. sconta la riduzione premiale prevista dall’art. 442 cod. proc. pen. Ne deriva che il giudice dell’esecuzione deve dare atto nel provvedimento di avere considerato tale riduzione, la quale, essendo aritmeticamente predeterminata, non necessita di alcuna motivazione sul quantum.

Il principio è confortato da un orientamento consolidato, richiamato dalla Corte con numerose pronunce, tra cui Sez. 1 n. 12591 del 13.03.2015, Sez. 3 n. 9038 del 20.11.2012, Sez. 1 n. 5480 del 13.01.2010, Sez. n. 44477 del 04.11.2009, ed è ribadito dalla più recente Sez. 1 n. 26269 del 08.04.2021, secondo cui il giudice deve specificare in motivazione di avere tenuto conto della riduzione premiale.

Nel caso concreto, dall’ordinanza impugnata non è possibile comprendere se il giudice dell’esecuzione abbia considerato, anche solo implicitamente, la riduzione derivante dal rito abbreviato: il provvedimento si limita a quantificare l’aumento per la continuazione in un anno, sei mesi di reclusione e 15.000,00 euro di multa. L’ordinanza è pertanto annullata con rinvio alla Corte di appello di Milano per nuovo giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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