Revoca sospensione condizionale e verifica conoscenza documentale causa ostativa (Cass. pen. Sez. 1 n. 14931 del 24.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice dell’esecuzione è tenuto a revocare la sospensione condizionale della pena concessa in violazione dell’art. 164, quarto comma, cod. pen. solo quando la causa ostativa non fosse documentalmente nota al giudice della cognizione. A tal fine, il giudice dell’esecuzione, anche d’ufficio, deve esercitare i poteri istruttori previsti dall’art. 666, comma 5, cod. proc. pen. e acquisire il fascicolo processuale del giudizio di cognizione. La mera astratta conoscibilità della causa ostativa non è sufficiente a legittimare la revoca, essendo necessaria la prova della sua concreta conoscenza, desumibile dagli atti del processo.

Il Fatto

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice dell’esecuzione, su richiesta del Pubblico ministero, ha revocato la sospensione condizionale della pena concessa al condannato con sentenza del 30 maggio 2024. Il giudice ha rilevato che il beneficio era già stato concesso con precedente sentenza del 6 febbraio 2020 e che la pena complessiva superava il limite biennale previsto dall’art. 163 cod. pen.

Avverso l’ordinanza, il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione degli artt. 666 e 674 cod. proc. pen., 163 e 164 cod. pen., nonché il vizio di motivazione. Il ricorrente ha contestato che il giudice dell’esecuzione avesse dedotto la mancata conoscenza della causa ostativa dalla sola lettura del provvedimento di merito, senza acquisire il fascicolo del giudizio, in violazione del principio espresso dalle Sezioni Unite n. 37345 del 2015.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso fondato, richiamando il consolidato orientamento secondo cui la revoca della sospensione condizionale concessa in violazione dell’art. 164, quarto comma, cod. pen. è legittima solo in assenza di cause ostative documentalmente note al giudice della cognizione. Il giudice dell’esecuzione è onerato, in via preliminare, di accertare se i precedenti penali ostativi risultassero dagli atti al momento della concessione del beneficio.

La Corte ha precisato che il criterio discretivo non è la mera astratta conoscibilità della causa ostativa, ma la conoscenza concreta, come documentalmente risultante dagli atti processuali. Tale accertamento impone al giudice dell’esecuzione di esercitare i poteri istruttori di cui all’art. 666, comma 5, cod. proc. pen., provvedendo all’acquisizione del fascicolo processuale del giudizio di cognizione.

Nel caso di specie, il giudice dell’esecuzione ha fondato la revoca su un certificato del casellario «privo di iscrizioni», senza specificare se avesse effettivamente acquisito il fascicolo del giudice di merito. La Corte ha ritenuto logicamente inadeguata l’affermazione secondo cui il giudice della cognizione non era a conoscenza della causa ostativa, mancando la dimostrazione delle basi fattuali di tale accertamento.

Pertanto, l’ordinanza impugnata è stata annullata con rinvio al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per un nuovo giudizio, nel rispetto del principio di diritto enunciato. L’esito è l’annullamento con rinvio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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