Inammissibile l’appello incidentale tardivo privo di interesse concreto (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 7062 del 15.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazioni, l’interesse ad agire di cui all’art. 100 cod. proc. civ. postula la soccombenza in senso sostanziale, correlata al pregiudizio che la parte subisce per effetto della decisione, da apprezzarsi in relazione all’utilità giuridica ritraibile dall’eventuale accoglimento del gravame. Ne consegue che l’appello incidentale tardivo adesivo proposto da chi sia risultato integralmente vittorioso va dichiarato inammissibile per difetto di interesse, quando dal suo accoglimento la parte non possa trarre alcun risultato utile e giuridicamente apprezzabile. Il potere del giudice d’appello di procedere d’ufficio a un nuovo regolamento delle spese processuali presuppone la riforma, totale o parziale, della sentenza impugnata; in caso di conferma, la statuizione sulle spese è modificabile solo se oggetto di specifico motivo di gravame.
Il Fatto
Il ricorrente, già Direttore di un’Azienda autonoma provinciale per l’incremento turistico, chiedeva al Tribunale di essere reintegrato nel ruolo, previo annullamento della deliberazione di revoca dell’incarico, con condanna al pagamento delle retribuzioni e al risarcimento del danno. Il Tribunale dichiarava cessata la materia del contendere sulla reintegra, accertava l’illegittimità della revoca e il diritto alla stipula del contratto per due anni, condannando in solido le parti resistenti al trattamento economico e al danno all’immagine professionale.
La Corte di Appello, accogliendo il gravame della Provincia, dichiarava il difetto di legittimazione passiva di quest’ultima, annullava le condanne solidali nei suoi confronti e rigettava l’appello incidentale tardivo adesivo spiegato dalle Amministrazioni regionali. Il ricorrente impugnava la sentenza per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo e il secondo motivo, trattati congiuntamente, censuravano la mancata declaratoria di inammissibilità dell’appello incidentale tardivo adesivo, per difetto di specificità e per tardività rispetto alla pubblicazione della sentenza di primo grado. La Corte li ha dichiarati inammissibili.
Il Collegio richiama il principio per cui l’interesse a impugnare si desume dall’utilità giuridica che l’accoglimento del gravame può arrecare a chi lo propone. Non basta un interesse astratto a una più corretta soluzione di una questione giuridica, priva di riflessi sulla decisione. L’interesse è invece sussistente quando la pronuncia contenga una statuizione contraria alla parte, suscettibile di formare giudicato (richiamate Cass. Sez. 2 n. 28307 del 2020, Cass. n. 38054 del 2022 e giurisprudenza ivi citata).
Applicando tale regola, la Corte rileva che la sentenza impugnata, rigettando l’appello incidentale delle Amministrazioni regionali, aveva confermato le statuizioni di condanna solidale al trattamento economico e al risarcimento del danno. Una declaratoria di inammissibilità in luogo del rigetto non avrebbe procurato al ricorrente alcun risultato utile: da qui l’inammissibilità dei primi due motivi.
Il terzo motivo è invece infondato. La Corte ribadisce che il giudice d’appello può procedere d’ufficio a un nuovo regolamento delle spese quando riformi, in tutto o in parte, la sentenza impugnata, poiché gli oneri della lite vanno ripartiti secondo l’esito complessivo. In caso di conferma, la modifica richiede uno specifico motivo di impugnazione (richiamate Sez. 1 n. 14916 del 2020 e Sez. 6-3 n. 1775 del 2017). Ai sensi dell’art. 336, comma primo, cod. proc. civ., la parziale riforma travolge i capi dipendenti da quelli riformati. La decisione impugnata si è dunque attenuta a tali principi, con rigetto del ricorso e condanna alle spese.
Nota della Redazione
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