L’omesso invio dei modelli UNIEMENS impedisce il DURC e la fruizione degli sgravi (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 21369 del 23.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La regolarità contributiva, quale requisito per il godimento di sgravi e agevolazioni, non è integrata dal solo pagamento dei contributi, richiedendo anche il corretto e tempestivo adempimento degli obblighi dichiarativi, come l’invio dei modelli UNIEMENS. L’omessa o tardiva trasmissione dei flussi informativi costituisce un’irregolarità sostanziale, e non meramente formale, poiché impedisce all’ente previdenziale il controllo sulla riferibilità e sull’esattezza dei versamenti. Tale omissione è ostativa al rilascio del DURC e preclude la fruizione dei benefici contributivi, senza che rilevi l’eventuale regolarizzazione tardiva dei pagamenti.
Il Fatto
La Corte d’Appello di Milano, riformando la sentenza di primo grado, aveva ritenuto una società non tenuta al pagamento delle somme portate da un avviso di addebito. Il giudice territoriale aveva fondato la decisione sul rilievo che l’avviso derivava dal mancato inoltro nei termini di legge, e nel termine fissato dall’INPS per la regolarizzazione, delle denunce contributive relative alla gestione dipendenti, qualificando l’inadempimento come meramente formale e inidoneo a giustificare la revoca delle agevolazioni contributive. Avverso tale sentenza, l’INPS ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo; la società ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell’INPS, censurando la sentenza impugnata per violazione dell’art. 1, commi 1175 e 1176, della legge n. 296/2006 e degli artt. 3 e 4 del d.m. 30.1.2015. La questione controversa riguardava la possibilità di beneficiare delle agevolazioni di cui alla legge n. 190/2014, nonostante l’omessa trasmissione dei modelli UNIEMENS, non avvenuta né entro il termine previsto né entro quello successivo di quindici giorni assegnato dall’invito a regolarizzare.
Il Collegio ha precisato che la disciplina richiamata subordina i benefici contributivi al possesso del DURC, condizione indefettibile per il godimento degli sgravi. L’art. 3, comma 1, del d.m. 30.1.2015 configura la verifica di regolarità in tempo reale con riferimento ai pagamenti scaduti, a condizione che sia scaduto anche il termine di presentazione delle relative denunce retributive. L’irregolarità rilevata comporta l’invio di un invito alla regolarizzazione entro quindici giorni, decorso inutilmente il quale si cristallizza l’esito negativo.
La pronuncia ha chiarito che lo scopo delle scadenze per gli obblighi dichiarativi è assicurare all’INPS tutti i dati indispensabili per il calcolo dei contributi e per le verifiche. L’incompletezza o il ritardo nell’inoltro delle comunicazioni impedisce all’ente di avere un quadro completo del rapporto azienda/lavoratori, con la conseguenza che il mancato invio dei modelli UNIEMENS costituisce un’irregolarità sostanziale ostativa al rilascio del DURC. La regolarità contributiva è concetto più ampio del regolare adempimento del pagamento, richiedendo anche l’azione virtuosa del contribuente che deve consentire il controllo sulla propria posizione.
La Cassazione ha infine escluso la rilevanza dell’orientamento sull’erroneo rilascio del DURC, affermando che la mancata segnalazione dell’irregolarità non determina l’inesigibilità dei contributi, poiché detto documento non ha valore costitutivo. Allo stesso modo, gli sgravi non possono essere concessi quando, in assenza delle denunce, non è possibile alcun controllo sulla regolarità. L’accoglimento del ricorso ha comportato la cassazione della sentenza con rinvio alla Corte d’Appello di Milano in diversa composizione.
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Nota della Redazione
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