Patto di prova nullo se manca l’indicazione specifica delle mansioni (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 15326 del 09.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il patto di prova è legittimo solo se contiene la specifica indicazione delle mansioni in relazione alle quali l’esperimento deve svolgersi, perché la facoltà del datore di esprimere una valutazione insindacabile sull’esito presuppone che la prova verta su mansioni esattamente identificate. L’indicazione può essere operata anche per relationem mediante richiamo alle declaratorie del contratto collettivo, purché il rinvio sia sufficientemente specifico e riferibile alla nozione classificatoria più dettagliata: se la categoria accorpa una pluralità di profili, occorre l’indicazione del singolo profilo, mentre è generica la sola menzione della categoria. Il sindacato di legittimità non può sostituire la valutazione di merito sull’idoneità del richiamo, soprattutto in presenza di doppia conforme.

Il Fatto

La lavoratrice era stata assunta a tempo indeterminato da una cooperativa sociale come operatrice di contact center e di back office, con inquadramento nel profilo professionale C1 del CCNL Cooperative sociali. Il rapporto era cessato per mancato superamento del periodo di prova.

La lavoratrice ha impugnato il licenziamento sostenendo la nullità del patto di prova: le mansioni indicate nel contratto non corrisponderebbero ai profili del livello C1, tutti di ambito socio-sanitario e di assistenza alla persona, mentre l’attività svolta era di altra natura. Il Tribunale ha respinto il ricorso; la Corte d’Appello di Roma ha confermato la decisione. La lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione per violazione e falsa applicazione dell’art. 2096 c.c.

La Motivazione della Corte

La Sezione Lavoro richiama integralmente il proprio orientamento già espresso su analogo motivo nei confronti della stessa società (Cass. n. 29078 del 2023). La causa del patto di prova consiste nella tutela dell’interesse di entrambe le parti a sperimentare la reciproca convenienza al contratto di lavoro. Per evitare l’illegittimità del patto per incoerenza con tale causa, esso deve contenere la specifica indicazione delle mansioni oggetto dell’esperimento (Cass. n. 3451 del 2000): la valutazione insindacabile del datore presuppone che la prova si svolga su mansioni esattamente identificate (Cass. n. 9597 del 2017).

Il Collegio precisa però che l’indicazione delle mansioni può essere operata anche mediante rinvio alle declaratorie del contratto collettivo, purché il richiamo sia sufficientemente specifico e riconducibile alla nozione classificatoria più dettagliata. Se il livello accorpa una pluralità di profili, è necessaria l’indicazione del singolo profilo, mentre resta generica quella della sola categoria (Cass. n. 11722 del 2009, Cass. n. 9597 del 2017, Cass. n. 27785 del 2021, Cass. n. 5264 del 2023).

Nel caso concreto la Corte territoriale, consapevole di tali principi, ha accertato la specificità dell’indicazione: le mansioni di operatrice di contact center e di back office risultano individuate con chiarezza mediante il richiamo al CCNL Cooperative sociali e al profilo professionale C1, con particolare riferimento a quello di operatore tecnico dell’assistenza.

La censura proposta si risolve in una diversa valutazione delle risultanze processuali rispetto a quella dei giudici di merito. Il controllo richiesto è estraneo al sindacato di legittimità, tanto più in presenza di una doppia conforme che rende intangibile la ricostruzione del fatto.

Il ricorso è quindi respinto, con condanna della soccombente alle spese e con attestazione dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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