Inammissibile l’appello INPS su pensione mista per fatto non controverso (Corte dei Conti Sez. III App. n. 93 del 16.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il fatto non controverso tra le parti, risultante dall’allegazione del ricorrente e dalla conferma dell’ente nella propria memoria di costituzione, può essere ritenuto accertato dal giudice. Ne deriva che l’appello con cui l’ente contesti per la prima volta in grado d’appello la natura mista della pensione non deduce un error iuris, ma un errore di fatto su un punto non controverso. Un siffatto appello è inammissibile ai sensi dell’art. 170 c.g.c. La circostanza che la sentenza di primo grado non sia eseguibile, per essere già stata applicata la norma invocata, determina inoltre carenza di interesse all’impugnazione, con ulteriore ragione di inammissibilità.
Il Fatto
La Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Puglia, con la sentenza n. 26/2022, accoglieva parzialmente il ricorso di un pensionato, riconoscendo il diritto alla riliquidazione della pensione con applicazione, sulle quote retributive, dell’aliquota del 2,44%, oltre arretrati, interessi legali e rivalutazione monetaria. Il giudice di primo grado richiamava i principi espressi dalla decisione delle SS.RR. n. 1/2021 e respingeva l’eccezione di mutatio libelli.
L’INPS proponeva appello, deducendo che la pensione non era stata calcolata con il sistema misto, ma interamente con quello retributivo, con conseguente impossibilità di eseguire il dictum di primo grado. L’ente lamentava altresì che il giudice avrebbe dovuto acquisire d’ufficio la determina di liquidazione e che il difetto di prova avrebbe dovuto condurre al rigetto del ricorso. L’appellato non si costituiva.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara anzitutto la contumacia dell’appellato, verificata la regolare notifica dell’appello e del decreto di fissazione d’udienza. Nel merito, osserva che l’INPS assume di trovarsi nell’impossibilità di eseguire la sentenza, perché il pensionato godrebbe di un trattamento calcolato integralmente con il sistema retributivo e non con il sistema misto per quote.
Il collegio rileva però che la natura mista della pensione non è mai stata un fatto controverso tra le parti. Il ricorrente l’aveva allegata nel ricorso; l’INPS, nella propria memoria di costituzione di primo grado, aveva confermato espressamente che la pensione era «soggetta al sistema di calcolo pensionistico misto, a partire dal 01/01/1996». La Corte dà atto che in un passaggio della memoria si fa riferimento a un soggetto diverso, ma ritiene la stessa memoria utilizzata per la difesa della posizione dell’appellato.
Muovendo dal fatto non controverso, il giudice di primo grado aveva applicato l’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973 al calcolo di una pensione mista, e tale applicazione non costituisce un error iuris. L’errore lamentato dall’INPS è, in concreto, un errore di fatto: l’aver ritenuto che la pensione fosse stata calcolata con il sistema misto. Trattandosi di errore di fatto su punto non controverso, e non di errore di diritto, l’appello è inammissibile ai sensi dell’art. 170 c.g.c.
La Corte aggiunge un’ulteriore ragione di inammissibilità. Se, come afferma l’INPS, la pensione era già calcolata con il sistema retributivo e l’art. 54 aveva già trovato applicazione, allora la sentenza di primo grado risulta non eseguibile, con conseguente carenza di interesse all’appello. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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