Cessazione materia contendere per integrale recupero canone Rai non riversato (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 67 del 16.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le imprese elettriche che riscuotono il canone di abbonamento televisivo mediante addebito in bolletta assumono, per ciò solo, la qualifica di agente contabile, con instaurazione di un rapporto di servizio con l’Agenzia delle Entrate. Ne deriva la giurisdizione della Corte dei conti sulla relativa responsabilità e l’assoggettamento al regime dell’art. 194 R.D. n. 827/1924, con inversione dell’onere della prova a carico dell’agente. L’omesso riversamento delle somme riscosse configura danno erariale certo, effettivo e attuale. Tuttavia, il giudizio di responsabilità si estingue per cessazione della materia del contendere quando, nel corso del processo, il credito erariale risulti integralmente soddisfatto e le parti concordino sul sopravvenuto disinteresse alla pronuncia.
Il Fatto
La Procura regionale ha convenuto in giudizio la società fornitrice di energia elettrica, il suo rappresentante legale e l’amministratore delegato, chiedendo la condanna solidale al risarcimento del danno erariale per il mancato riversamento all’Erario dei canoni televisivi incassati dagli utenti nelle annualità 2021, 2022 e 2023. La richiesta iniziale riguardava € 687.518,15, poi rideterminati in € 610.970,06, al netto dei versamenti eseguiti tra aprile e settembre 2024.
I convenuti hanno eccepito la propria estraneità alla gestione contabile, l’insussistenza del dolo e, soprattutto, l’intervenuta estinzione del debito mediante un piano di rientro e una procedura di ristrutturazione omologata. Hanno quindi chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta in via preliminare la questione della giurisdizione contabile. Richiamando l’art. 74 R.D. n. 2440/1923 e gli artt. 178 e 610 R.D. n. 827/1924, la Sezione osserva che elementi sufficienti per la qualifica di agente contabile sono il carattere pubblico dell’ente e del denaro gestito, restando irrilevante il titolo del rapporto. Poiché il canone Rai ha natura di prestazione tributaria, come affermato dalla Corte costituzionale n. 284/2002 e da Cass. civ. n. 4776/2012, l’impresa elettrica opera in funzione strumentale all’esazione e assume obblighi di contabilizzazione, rendicontazione e riversamento.
La qualifica di agente contabile è pertanto riconosciuta alla società e, in forza del rapporto di immedesimazione organica e della disponibilità delle somme, anche agli amministratori, quali agenti contabili di fatto. Da ciò la Corte fa discendere l’applicazione dell’art. 194 R.D. n. 827/1924, con inversione dell’onere della prova a carico dei convenuti.
Quanto all’ammissibilità dell’azione, il Collegio respinge l’eccezione difensiva fondata sulla pendenza della procedura concorsuale. Richiamando le Sezioni Unite n. 26582/2013 e n. 11/2012, si afferma l’autonomia e l’indipendenza tra giurisdizione civile e penale, da un lato, e giurisdizione contabile, dall’altro, anche in presenza del medesimo fatto materiale. Il danno resta quindi certo, effettivo e attuale, con interesse concreto alla condanna solidale anche in ragione dell’ampliamento della garanzia patrimoniale ex art. 2740 c.c..
Nel merito, la Corte ritiene dimostrata la coscienza e volontà dei convenuti di non adempiere, con somme utilizzate per finalità estranee alla destinazione di legge. Tuttavia, dalla documentazione prodotta emerge che i versamenti complessivi, pari a € 938.378,05, hanno integralmente soddisfatto il credito erariale, eccedendo la sorte capitale contestata. La Sezione richiama la Sez. II app. n. 503/2019 per affermare che la cessazione della materia del contendere presuppone il sopravvenuto evento satisfattivo dell’interesse attoreo e il concorde disinteresse delle parti alla pronuncia, nella specie verificatisi.
Il giudizio è pertanto dichiarato estinto, con compensazione delle spese ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c., non essendosi la Procura opposta.
Nota della Redazione
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