Tempestivo l’appello notificato il giorno successivo alla scadenza festiva (Cass. civ. Sez. V n. 1237 del 18.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di termine per l’impugnazione della sentenza tributaria di primo grado, il termine semestrale di cui all’art. 327 cod. proc. civ. che scada in giorno festivo si proroga di diritto al primo giorno successivo non festivo, con la conseguenza che l’appello notificato in tale data è tempestivo. È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che, pur deducendo formalmente la violazione di norme di legge, si risolva nella richiesta di rivalutazione del materiale probatorio, mirando a una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo giudizio di merito. La censura che non trascriva né alleghi l’atto impositivo di cui assume il difetto di motivazione difetta di specificità e non consente alla Corte di verificare ex actis la fondatezza della doglianza.

Il Fatto

La Commissione tributaria regionale delle Marche, con sentenza depositata il 27.11.2015, aveva accolto l’appello dell’Agenzia delle entrate avverso la decisione di primo grado che aveva annullato un avviso di accertamento per IRPEF, IRAP e IVA relativo all’anno d’imposta 2002, emesso in applicazione degli studi di settore. Il giudice d’appello aveva ritenuto che, nel contraddittorio, l’Ufficio avesse applicato il cluster più idoneo su richiesta del contribuente, correttamente non avesse escluso il macchinario dal novero dei beni strumentali e che il contribuente non avesse offerto prove oggettive contrarie alle risultanze degli studi di settore.

Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, dolendosi della mancata declaratoria di inammissibilità dell’appello per tardività, dell’insussistenza di indizi gravi, precisi e concordanti e del difetto di motivazione dell’accertamento rispetto alle proprie osservazioni. L’Agenzia si è costituita ai soli fini della partecipazione all’udienza. Con ordinanza interlocutoria la Corte aveva disposto l’acquisizione del fascicolo d’ufficio.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è infondato. Dall’esame del fascicolo d’ufficio emerge che la sentenza di primo grado è stata depositata il 20.09.2010 e che la notifica dell’appello è avvenuta a mezzo posta con raccomandata spedita il 21.03.2011. Il termine semestrale, scadente il 20.03.2011, è stato quindi prorogato al 21.03.2011 in quanto giorno festivo, con conseguente tempestività dell’impugnazione.

Il secondo motivo è inammissibile. La censura investe in parte la motivazione dell’avviso di accertamento e in parte l’accertamento del giudice d’appello. Sotto il primo profilo difetta di specificità, non essendo stato trascritto né allegato l’atto impositivo. Sotto il secondo, a prescindere dall’erroneo richiamo all’art. 39, primo comma, lett. d), del d.P.R. n. 600 del 1973 — trattandosi di accertamento a mezzo studio di settore — la CTR ha argomentato specificamente sia sull’applicazione dello strumento, sia sulla questione del macchinario ammortizzabile.

La Corte qualifica la doglianza come volta alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, richiamando sul punto Cass. n. 3340 del 05/02/2019, Cass. n. 640 del 14/01/2019, Cass. n. 24155 del 13/10/2017, Cass. n. 8758 del 04/07/2017 e Cass. n. 8315 del 05/04/2013, così realizzandosi un non consentito terzo grado di merito.

Anche il terzo motivo è inammissibile: la censura sul difetto di motivazione rispetto alle ragioni del contribuente non risulta proposta nei giudizi di merito negli stessi termini e costituisce quindi motivo nuovo. In ogni caso difetta di specificità, non essendo stato allegato l’avviso di accertamento, che dalla sentenza impugnata risulta aver tenuto conto delle osservazioni del contribuente.

Il ricorso è rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e dichiarazione dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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