Parcheggi senza rifiuti apprezzabili, cestini insufficienti (Cass. civ. Sez. 5 n. 24010 del 24.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’area adibita a parcheggio, per la quale il regolamento comunale prevede l’esenzione dal tributo in quanto inidonea alla produzione di rifiuti in misura apprezzabile, è esclusa da TARI se il contribuente ha indicato nella denuncia l’uso esclusivo a sosta gratuita e ha provato in giudizio, anche mediante documentazione fotografica, la sussistenza di elementi obiettivi direttamente rilevabili. La presenza di piccoli cestini di modesto volume per la raccolta di rifiuti minuti non dimostra la produzione di rifiuti in misura apprezzabile e non è incompatibile con l’esenzione. La contestazione della valutazione di tali elementi probatori è censurabile in Cassazione solo per vizio di motivazione, non come violazione di legge, vertendo sulla ricostruzione del fatto e non sulla sussunzione nella fattispecie legale.
Il Fatto
Il Comune di Aprilia notificò a una società operante nella grande distribuzione un avviso di accertamento TARI per l’anno 2015, relativo a un’area adibita a parcheggio di proprietà della contribuente. La società impugnò l’avviso, sostenendo l’applicabilità dell’esenzione prevista dal regolamento comunale per le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli, inidonee a produrre rifiuti in misura apprezzabile. Il ricorso fu accolto in primo grado e il Comune propose appello, deducendo l’inversione dell’onere probatorio e la presenza di contenitori per rifiuti nell’area. La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio respinse l’appello, ritenendo provata la condizione di esenzione. Il Comune ha quindi proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato l’unico motivo di ricorso, con cui il Comune denunciava la violazione dell’art. 1, comma 641, della legge n. 147/2013, dell’art. 62, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 507/1993, dell’art. 7, comma 5-bis, del d.lgs. n. 546/1992 e degli artt. 2727 e 2729 c.c., nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c. Il ricorrente sosteneva che il giudice di merito avesse errato nel ritenere l’area inidonea alla produzione di rifiuti, nonostante fosse frequentata da persone e vi fossero installati cestini per la raccolta.
Il motivo è stato ritenuto infondato. La Suprema Corte ha evidenziato che la ratio decidendi della sentenza impugnata si fondava sull’art. 36, comma 1, lett. h), del regolamento comunale TARI, che esclude dal tributo le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli. Il giudice di merito aveva accertato che la società contribuente aveva indicato nella denuncia l’uso esclusivo dell’area e che tale circostanza era riscontrabile in base a elementi obiettivi, individuati nella documentazione fotografica raffigurante la presenza di piccoli cestini di modesto volume per rifiuti minuti.
La Corte ha chiarito che il contribuente assolve l’onere probatorio previsto dalla norma regolamentare, ripetitiva dell’art. 62 del d.lgs. n. 507/1993, dimostrando l’inidoneità dell’area alla produzione di rifiuti in misura apprezzabile in base a elementi obiettivi direttamente rilevabili. La presenza di cestini di piccole dimensioni non è di per sé incompatibile con l’esenzione, costituendo anzi la prova che l’area non è produttiva di rifiuti in misura significativa.
In ogni caso, la contestazione del Comune, che criticava la valutazione delle risultanze probatorie e la ricostruzione del fatto operata dal giudice di merito, non integra un vizio di sussunzione, ma attiene alla valutazione delle prove, censurabile in sede di legittimità solo per vizio di motivazione. Il ricorso è stato pertanto respinto, con condanna del Comune alle spese e al pagamento di somme ex artt. 96, terzo e quarto comma, c.p.c., per la manifesta infondatezza della censura.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 2727 c.c. – Nozione
- Art. 2729 c.c. – Presunzioni semplici
- Art. 96 c.p.c. – Responsabilità aggravata
- Art. 115 c.p.c. – Disponibilità delle prove
- Art. 116 c.p.c. – Valutazione delle prove